CU 2025 Redditi 2024: tutte le scadenze

La Certificazione Unica 2025 (periodo d’imposta 2024) è stata rilasciata ai percettori delle somme reddituali, con l’invio telematico del modello “sintetico” avvenuto lo scorso 17 marzo 2025.
Riassumiamo le scadenze previste dall'Agenzia delle Entrate per tale adempimento:
- entro il 17 marzo 2025 l’invio delle Certificazioni Uniche attestanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi;
- entro il 31 marzo 2025 l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- entro il 31 ottobre 2025 l’invio delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Relativamente alla consegna del modello “sintetico” ai percipienti, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che è consentita la consegna della Certificazione Unica in formato elettronico (per esempio con invio per mezzo di posta elettronica) a condizione che il destinatario possa “materializzare” (stampare) la Certificazione ai fini dei propri adempimenti fiscali. In sostanza il sostituto d’imposta si deve accertare che, il percipiente abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare la Certificazione unica ricevuta. Nel caso in cui il percipiente non ha la possibilità di materializzare la Certificazione, il sostituto di imposta ha l’obbligo di consegnare la certificazione unica cartacea entro il 17 marzo 2025.
Il regime sanzionatorio, prevede che la tardiva trasmissione telematica, o l’invio di nuove Certificazioni, per correggere quelle errate, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni Certificazione con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Inoltre, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000 per sostituto d’imposta.
Nei casi di errata trasmissione della Certificazione Unica, la sanzione non si applica se l’invio della Certificazione corretta è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Vi è infine la possibilità di ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare il tardivo, o l’errato oppure “ spontaneamente” le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata dall’Agenzia delle entrate.