Dichiarazione dei redditi: nuovi termini per la presentazione
Con la Circolare n. 8 dell'11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali. In particolare, le principali novità riguardano l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730 e la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il D.lgs. 1/2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
La nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato D.lgs. 13/2024.
In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito:
- dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo. Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Resta invece applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.
Ad esempio, in relazione al periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023 di una società di capitali, i relativi modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024, cioè entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in base alla disciplina precedente all’intervento del DLgs. 1/2024.
I termini previgenti rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.
Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:
- indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
- assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del D.lgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.