Emergenza caldo: le misure di INAIL e INPS a tutela dei lavoratori

A fronte dell’eccezionale ondata di caldo che sta interessando il nostro paese in queste settimane, l’INAIL e l’INPS sono intervenute con un comunicato congiunto del 26 luglio 2022, definendo un vademecum per la gestione del rischio di infortuni causati dal caldo eccessivo ed esplicitando le istruzioni per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, provocate dalle temperature elevate.
In tale contesto, come di seguito esposto, il ruolo del responsabile della sicurezza aziendale assume un importante rilevanza per la corretta e regolare gestione del fenomeno.
L’INAIL, al fine di prevenire il rischio di infortuni sul lavoro associato all’esposizione a temperature elevate, ha predisposto una guida informativa per la gestione del rischio caldo dedicata alle aziende, ai lavoratori e ai soggetti preposti all’attività di prevenzione.
Nel dettaglio, l’istituto propone un vero e proprio vademecum di raccomandazioni per le aziende mirate ad un’efficace pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione, che spettano al datore di lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, l’INAIL suggerisce di prestare particolare attenzione a:
- la designazione di un responsabile, che può coincidere con il preposto, il quale sorvegli sulla prevenzione dello stress da caldo e attui le misure di tutela specifiche in caso di insorgenza delle condizioni di stress termico;
- identificazione preventiva del pericolo, mediante l’utilizzo di piattaforme previsionali di allerta da caldo per i lavoratori, in grado di fornire previsioni personalizzate sulla base dell’attività fisica svolta dal lavoratore e dell’ambiente di lavoro (es. esposizione al sole o in zone d’ombra);
- formazione dei lavoratori con l’obiettivo di aumentare la loro consapevolezza sui rischi per la salute causati dal caldo eccessivo;
- attuazione di strategie di prevenzione e protezione individuale per i lavoratori quali l’idratazione costante, l’abbigliamento in fibre naturali e traspiranti, un copricapo e l’utilizzo della protezione solare;
- riorganizzazione dei turni di lavoro, riprogrammando le attività non prioritarie e che possano essere svolte con condizioni metereologiche più favorevoli. A tal proposito, si segnala che nel recente rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato, viene prevista la possibilità di attivare un regime di orario che risponda a specifiche esigenze temporali, tra cui può essere ricompresa anche quella per la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori;
- predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause e il raffreddamento corporeo, ricordando ai lavoratori, anche con segnale acustico di effettuarne con frequenza anche se di breve durata;
- favorire l’acclimatazione dei lavoratori, ossia la capacità di adattamento alle temperature elevate, con particolare attenzione ai lavoratori neoassunti o con meno esperienza e al lavoro prestato nei primi giorni di un’ondata di calore;
- realizzazione del c.d. “sistema del compagno”, ossia promuovere un reciproco controllo tra i lavoratori, specialmente in momenti della giornata caratterizzati da temperature elevate;
- predisposizione di un piano di risposta alle emergenze con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza per far sì che tutti i lavoratori siano in grado di riconoscere le patologie da calore e forniscano le prime cure in attesa dei soccorsi;
- individuazione di misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi, raffreddandoli con l’utilizzo di un climatizzatore o di un ventilatore.
L’INPS ha comunicato che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate e, pertanto, sarà possibile ricorrere alle le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
L’istituto precisa che per temperature elevate si intendono quelle superiori a 35°, rilevabili dai bollettini meteo Arpal o di altri organismi certificati. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.
Infatti, l’istituto opererà una valutazione sulla sussistenza della causale in questione basandosi non solo sulle temperature registrate dai bollettini meteo, ma anche sulle temperature “percepite”, notoriamente più alte rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolarità di talune lavorazioni.
Ad esempio, il comunicato fa riferimento ai lavori di stesura del manto stradale, ai lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche a tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
A tal proposito, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni, di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato, che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Si precisa che la CIGO collegata alla particolare causale delle temperature elevate non esonera il datore di lavoro dal rispetto degli adempimenti formali di natura sindacale (informazione alle organizzazioni sindacali circa la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati) e amministrativa (rispetto delle modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza all’INPS).