Lavoro agile nel settore privato: siglato il Protocollo Nazionale
Il 7 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali tra cui Confartigianato, hanno sottoscritto il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità Agile nel settore privato.
Il Protocollo definisce le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere (anche individuali), sulla disciplina del lavoro agile, cosiddetto smart working. Di seguito i punti chiave del protocollo.
L'adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non rappresenta motivo di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Come già previsto dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working è subordinata alla sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
- la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- la disciplina delle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e delle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4, Legge 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. A tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, se le parti concordano l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire forme e modalità di indennizzo per le spese.
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trovi applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. La prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali.
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali si impegnano a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione.
In aggiunta le Parti sociali hanno richiesto l’introduzione di incentivi fiscali e contributivi per le aziende che regolamenteranno il ricorso allo smart working.