Lavoro autonomo occasionale: elementi tipici e adempimenti del datore di lavoro
La Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, cosiddetto “Decreto Fiscale”, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro per l’istaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota prot. n. 29 del 11 gennaio 2022, ha reso note le prime indicazioni operative in merito.
Con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, L'INL ha infine fornito ulteriori chiarimenti, sottoforma di FAQ, in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 come indicato dal Decreto Fiscale.
Si rende, pertanto, necessario delineare le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale al fine di individuare correttamente quali siano i rapporti oggetto di comunicazione preventiva e valutare la genuinità degli stessi, evitando così che il rapporto venga riqualificato come subordinato da parte degli organi ispettivi.
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella disciplina del lavoro autonomo prevista dall’art. 2222 del Codice civile, configurandosi come l’espressione più semplice di un rapporto di lavoro autonomo reso nei riguardi di altro soggetto autonomo, sia esso o meno imprenditore.
La principale caratteristica di questa forma di collaborazione è la sua occasionalità, in quanto la prestazione viene resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, e quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata.
Tale caratteristica ha poi riflessi in ambito lavoristico, in quanto trattandosi di prestazione d’opera occasionale, non sussistono le condizioni per l’assicurazione del prestatore ai fini INAIL, né per l’assoggettamento dei compensi a contribuzione previdenziale, se non per la parte eccedente la soglia di 5.000,00 euro lordi annui in riferimento alla totalità dei committenti.
Pertanto, tale tipologia contrattuale si differenzia dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, dunque, svolgendo l’attività in maniera del tutto episodica, non è un soggetto obbligato ai fini IVA e non è quindi tenuto all’apertura della P.IVA e di conseguenza all’emissione di una regolare fattura.
Altra caratteristica fondamentale del lavoro autonomo occasionale, è l’assenza di qualsiasi coordinamento con l’attività del committente, intesa nel senso di un totale svincolo funzionale dalla struttura del committente, con completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione.
Fermo restando quanto sopra, la fattispecie del lavoro occasionale, in ogni caso, non è caratterizzata da particolari limiti di tempo impiegato o di corrispettivo.
Quel che invece rileva, al fine di evitare che gli organi ispettivi procedano a riqualificare la collaborazione autonoma occasionale in un rapporto di lavoro subordinato è il rispetto delle caratteristiche sopra evidenziate ed evitare un utilizzo massiccio e generalizzato di questa forma di collaborazione.
Innanzitutto, l’INL ha precisato che il nuovo obbligo di comunicazione preventiva riguarda solo chi esercita attività di impresa. Si tratta quindi dei committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, anche agricoli, ma sono esclusi i liberi professionisti, i condomìni, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro, nonché, in generale, tutti i soggetti privati e pubblici che non esercitino attività di impresa.
Con le FAQ diramate dall’INL, a mezzo della predetta nota del 27 gennaio 2022, sono stati forniti i primi chiarimenti con esempi pratici per i quali sussiste o meno l’obbligo della comunicazione preventiva.
Nelle more dell’aggiornamento della procedura informatica, i committenti interessati, una volta accertata la genuinità della prestazione come rapporto di lavoro autonomo occasionale, dovranno inviare una mail (non PEC) all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, prima dell’inizio della prestazione, indicando:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la sintetica descrizione dell’attività;
- la data di inizio della prestazione e il presumibile arco di tempo entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- l’importo del compenso, se già stabilito.
Trattandosi di un indirizzo e-mail e non di una PEC, i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione inviata, da esibire in caso di ispezioni.