Parità di genere: rapporto biennale entro il 15 luglio 2024
Il Decreto Legislativo n. 198 del 2006, “Codice delle pari opportunità”, prevede per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti alla data del 31 dicembre 2023, l’obbligo di redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione occupazionale maschile e femminile nell’azienda.
Per il biennio 2022-2023, il termine per la presentazione del rapporto è fissato entro e non oltre il 15 luglio 2024.
Tale adempimento deve essere assolto esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione di un modello che viene pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e trasmesso obbligatoriamente ogni due anni, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Come anticipato, esclusivamente per l’anno 2024, è stato differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale (come da avviso pubblicato dal MLPS sul proprio sito istituzionale in data 10 aprile 2024.
Le aziende che non raggiungono i requisiti occupazionali, ovvero che occupano fino a 50 dipendenti, su base volontaria hanno la facoltà di redigere il rapporto con le medesime modalità previste per i datori di lavoro che sono obbligati al rapporto biennale.
Il rapporto è utile al fine di raccogliere un insieme di informazioni indispensabili al fine di valutare il rispetto delle norme previste dal Codice delle pari opportunità, nell’ottica di rendere effettiva l’applicazione della parità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione in azienda.
L’art. 46, comma 2 del D.lgs. 148/2006 stabilisce che il rapporto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito istituzionale del MLPS e dopo la compilazione deve necessariamente essere trasmessa una copia, unitamente alla ricevuta di trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali.
Con l’avviso sopracitato del 10 aprile 2024, il MLPS ha reso noto che il modello per la compilazione del rapporto sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2024.
Il MLPS ha chiarito attraverso le “faq” pubblicate all’interno del proprio sito istituzionale che, in mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, il rapporto deve essere trasmesso alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla luce di quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 198/2006, che prevede un coinvolgimento di tali soggetti nelle procedure da attivare in caso di discriminazioni di carattere collettivo.
Per la compilazione del rapporto relativo al biennio 2022-2023 è necessario fare riferimento alla situazione occupazionale del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2023.
Ai fini della determinazione del numero di dipendenti, deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda (ivi inclusi gli apprendisti).
Il documento da compilare contiene, oltre ai dati su genere, categoria professionale, l’inquadramento contrattuale, la tipologia contrattuale e i seguenti dati:
- lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento;
- lavoratori coinvolti in attività di formazione professionale, le ore complessive dedicate a tale attività;
- lavoratori interessati da passaggio di categoria, qualifica o livello di inquadramento;
- lavoratori il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (viceversa);
- lavoratori coinvolti dall’intervento di ammortizzatori sociali (ad es. Cassa Integrazione guadagni);
- lavoratori sottoposti a procedure di licenziamento individuale o collettivo;
- lavoratori coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento;
- retribuzioni complessive corrisposte, oltre ai componenti accessori della retribuzione (ad es. eventuali bonus erogati, premi di risultato, etc.);
- numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.
Inoltre, è necessario indicare i dati relativi ai processi di selezione in fase di assunzione, alle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione, nonché strumenti e le misure per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 60 giorni – comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative fino a 516,00 euro (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520).
Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4 del D.lgs. 198/2006).
La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.