Registro dei titolari effettivi: cambiano le regole di accesso ai dati

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 e modifica la disciplina italiana sull’accesso alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi.
Il decreto entrerà in vigore il 23 luglio 2026, ma il nuovo sistema di accesso non sarà immediatamente utilizzabile. La sua operatività dovrà essere dichiarata con un apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo l’aggiornamento delle specifiche e del disciplinare tecnico.
Un accesso non più generalizzato
La nuova disciplina tiene conto della necessità di conciliare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con la protezione dei dati personali.
A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022, l’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi non può infatti essere considerato compatibile con i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
Il decreto introduce quindi un sistema di consultazione differenziato in base al soggetto che richiede le informazioni e alle finalità dell’accesso.
Con l’inserimento nel D.Lgs. 231/2007 dei nuovi articoli dal 21-bis al 21-septies, vengono definite le modalità di accesso per diverse categorie di soggetti.
Autorità e organismi pubblici
Il nuovo articolo 21-bis individua le autorità autorizzate ad accedere alle informazioni nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali.
Tra queste rientrano, ad esempio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Autorità di vigilanza, l’Unità di informazione finanziaria, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, l’autorità giudiziaria, l’Agenzia delle Entrate, l’ANAC e alcuni organismi europei.
Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio
I soggetti obbligati potranno accedere ai dati sulla titolarità effettiva esclusivamente per svolgere gli adempimenti di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Rientrano in questa categoria, secondo le rispettive condizioni normative, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori tenuti agli obblighi del D.Lgs. 231/2007.
Soggetti con un legittimo interesse
Gli altri soggetti potranno ottenere le informazioni soltanto quando dimostrino un legittimo interesse collegato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei relativi reati presupposto o del finanziamento del terrorismo.
Il decreto individua anche alcune categorie per le quali la sussistenza del legittimo interesse è presunta, ferme restando le verifiche e le condizioni previste dalla norma.
Come sarà verificato il legittimo interesse
La richiesta dovrà essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente e dovrà essere motivata e accompagnata dalla documentazione necessaria.
La Camera di Commercio verificherà:
- l’identità del richiedente;
- la professione svolta o la funzione esercitata;
- il collegamento tra la richiesta e le finalità ammesse;
- la proporzionalità delle informazioni richieste rispetto allo scopo dichiarato.
In via ordinaria, l’accesso o il diniego motivato dovranno essere comunicati entro 12 giorni lavorativi. In presenza di un numero eccezionalmente elevato di richieste, il termine potrà essere prorogato secondo le modalità previste dal decreto.
Quando il legittimo interesse viene riconosciuto, al richiedente può essere rilasciato un certificato valido per tre anni. Per chi non appartiene alle categorie alle quali è riconosciuto un interesse più ampio, l’accesso resta circoscritto ai soggetti indicati nella richiesta.
Quali informazioni saranno accessibili
Per i soggetti titolari di un legittimo interesse, le informazioni consultabili comprendono almeno:
- nome e cognome del titolare effettivo;
- mese e anno di nascita;
- cittadinanza;
- Paese di residenza;
- indicazione delle condizioni dalle quali deriva la qualifica di titolare effettivo.
Sono inoltre previste specifiche garanzie per limitare o escludere l’accesso in presenza di circostanze eccezionali che espongano il titolare effettivo a rischi sproporzionati, come frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione.
Quando sarà operativo il nuovo sistema
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere aggiornate:
- le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati;
- il disciplinare tecnico relativo al Registro.
Solo dopo questi aggiornamenti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrà adottare il provvedimento che sancirà l’effettiva operatività del nuovo sistema di accesso.
Non è quindi sufficiente la sola entrata in vigore del decreto del 23 luglio 2026 perché le nuove procedure possano essere concretamente utilizzate.
Cosa cambia oggi per le imprese
Il D.Lgs. 122/2026 non introduce un nuovo termine generalizzato e immediato per la comunicazione del titolare effettivo.
Le imprese devono tuttavia continuare a prestare attenzione alla correttezza e all’aggiornamento delle informazioni sulla propria titolarità effettiva, anche perché il nuovo sistema punta a rendere i dati maggiormente verificabili e accessibili alle autorità, ai soggetti obbligati e, in presenza delle condizioni previste, ai soggetti con un legittimo interesse.
Occorrerà inoltre attendere i provvedimenti tecnici per conoscere le modalità con cui sarà concretamente gestito l’accesso e l’eventuale richiesta di limitazione delle informazioni.
Al momento non si apre un nuovo adempimento generalizzato per le imprese. La novità riguarda soprattutto le regole con cui le informazioni già contenute nel Registro potranno essere consultate.