Riammissione dei lavoratori in azienda dopo assenza per Covid-19
Il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia da Covid-19. Il documento offre indicazioni sulla procedura per la riammissione in servizio e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, anche alla luce della normativa vigente e del Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Il Ministero ha individuato i seguenti casi:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- Lavoratori positivi con sintomi
- Lavoratori asintomatici
- Lavoratori positivi a lungo termine
- Lavoratore contatto stretto asintomatico
Ad esclusione del primo caso in cui il Medico Cometente interviene direttamente, in tutti gli altri il lavoratore deve inviare al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Riassumiamo i casi individuati dal Ministero e quanto previsto per il rientro.
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Visita del Medico competente per verifica dell'idoneità alla mansione - Lavoratori positivi con sintomi
Isolamento di 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone molecolare negativo - Lavoratori asintomatici
Isolamento di 10 giorni + tampone molecolare negativo - Lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21° giorno)
Tampone molecolare o antigenico negativo - Lavoratore contatto stretto asintomatico
Quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo + tampone molecolare o antigenico negativo