Denuncia di infortunio: sanzioni e chiarimenti dell'Inail

Le precisazioni per la mancata denuncia nei casi di malattia-infortunio da Covid-19

 
inail

Con Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l'Inail ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (Art. 53, c. 1, DPR 30 giugno 1965, n. 1124), il cui accertamento  è di competenza dell’Inail.

L’obbligo di denuncia è in capo al datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Nella denuncia sono anche indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Inail.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Denunce di malattia-infortunio da Covid-19

Nella Circolare 24/2021 si precisa che "per i casi di malattia-infortunio da Covid-19, la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps: pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio".

Sanzioni e obblighi

Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) è da 1.290 a 7.745 euro.

Dal 12/10/2017 è in vigore l’obbligo di Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.18, comma 1, lettera r del D.Lgs 81/08). Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente.

Dal 28/09/2018 è operativa sull’applicativo dell’Istituto la funzione “converti in denuncia”, da utilizzare nei casi di infortunio inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48, ma la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento.

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