Verifica del massimale contributivo: prospetto informativo per i datori di lavoro
Con la circolare n. 48 del 25 marzo 2024, l'INPS ha comunicato il rilascio di una nuova funzione a favore dei datori di lavoro del settore privato, e dei loro intermediari, denominata “PRISMA”, acronimo di Prospetto Informativo Sintetico, per il corretto adempimento contributivo in relazione al cosiddetto massimale contributivo.
Tale piattaforma, disponibile dal 10 aprile 2024, ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro un supporto al fine di estrapolare le informazioni presenti negli archivi informatici dell’INPS al fine di verificare la presenza o meno di anzianità contributiva del lavoratore in periodi precedenti al 1° gennaio 1996. L’esigenza di mettere PRISMA a disposizione dei datori di lavoro e dei loro intermediari abilitati è sorta a seguito dei massicci controlli effettuati dall’Istituto che hanno evidenziato l’errata applicazione del massimale contributivo da parte dei datori di lavoro.
L’articolo 2, comma 18 della Legge n .335/1995 ha introdotto per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione a “sistema contributivo”, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale.
Il massimale contributivo si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire per i lavoratori una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996.
In caso di molteplici rapporti di rapporti nel corso dell’anno, il lavoratore è altresì tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro per effettuare le cosiddette operazioni di conguaglio e la corretta applicazione del prelievo contributivo.
La nuova funzione PRISMA dal 10 aprile 2024 è a disposizione dei datori di lavoro privati nonché dei soggetti abilitati ai sensi della Legge 12/1979 che sono incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
La funzione ha l’obiettivo di fornire un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, ovvero la data in cui risulta presente il primo contributivo obbligatorio, se precedente al 1° gennaio 1996.
La funzione rilascerà un prospetto di sintesi che riporterà i seguenti dati:
- in caso di assenza di contributi obbligatori antecedenti al 1° gennaio 1996, sarà indicata la data in cui si colloca il primo contributo soggetto di domanda di accredito o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996;
- in caso di tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto successivi al 31 dicembre 1995, il prospetto fornirà la data del primo accredito alle forme pensionistiche obbligatorie.
Al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/79, saranno fornite le informazioni minime, presenti negli archivi informatici dell’Istituto alla data dell’elaborazione.
Si precisa che l’accesso alla funzione si effettua attraverso il cassetto previdenziale. Il riconoscimento e la legittimazione all'accesso alle informazioni tramite il codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono condizionati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (ovvero i flussi Uniemens).
La consultazione del prospetto informativo è utile per i datori di lavoro al fine di adottare le opportune valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo.
Tuttavia, i dati contenuti negli archivi informativi hanno “esclusivamente il valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all’assicurante, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo”.
A tal riguardo, rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di continuare a procedere all’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori, come specificato nelle circolari n. 177/1996 e n. 42/2009, attestanti l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996.
Permane l’obbligo per i lavoratori di esibire ai datori di lavoro le certificazioni delle retribuzioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro.