Liquidazioni periodiche: aggiornato il modello con nuovo limite dei versamenti
Il 31 maggio 2024 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA riferite al primo trimestre 2024 (“soggetti trimestrali”) o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (soggetti “mensili”).
Il modello delle liquidazioni periodiche (LIPE) è stato aggiornato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2024 n. 125654, ma non presenta modifiche sostanziali rispetto alle ultime comunicazioni effettuate, né si segnalano novità rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento.
Si rammenta, in particolare, che sono obbligati a presentare il modello tutti i soggetti passivi IVA fatti salvi coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e/o a presentare la dichiarazione IVA annuale.
Inoltre, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione LIPE per i soggetti che, nel trimestre in oggetto, non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva), salvo che vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente (rigo VP8). Lo aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 26 maggio 2017.
Con il provv. n. 125654/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione, con effetti a partire dalle liquidazioni periodiche relative al 2024.
La principale modifica consiste nell’adeguamento, in corrispondenza del rigo VP7, della soglia prevista per il versamento dell’IVA periodica.
L’art. 9 del DLgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13 gennaio, ha incrementato detta soglia da 25,82 a 100 euro sia per i soggetti passivi con liquidazioni IVA mensili sia per i soggetti passivi con liquidazioni trimestrali (per obbligo o per opzione).
In sostanza, qualora l’importo dell’IVA periodica non superi 100 euro il versamento può essere effettuato insieme all’IVA dovuta per il mese o trimestre successivo (il cui importo è incrementato in maniera corrispondente).
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2024 ha formulato alcuni esempi.
Con riferimento a un soggetto passivo che effettua le liquidazioni periodiche su base mensile, si è ipotizzato che dalla liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro. In tal caso, il soggetto in parola aveva la possibilità di versare l’IVA a debito di gennaio (inferiore a 100 euro) entro il 16 maggio 2024, congiuntamente agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile (per un totale di 130 euro).
Infatti, il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite introdotto dal DLgs. 1/2024.
Nell’ambito della comunicazione LIPE da presentare entro il prossimo 31 maggio, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per i trimestri successivi, fermo restando che il versamento, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:
- è stata sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la descrizione del rigo VP10 è stata sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
- nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” e sono state aggiornate le indicazioni relative alla compilazione del rigo VP10, con il rinvio al modello F24 elementi identificativi.
Irregolare invio dei dati sanabile entro 15 giorni
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 giugno 2024, nel caso in esame), ferma l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione prima della dichiarazione IVA annuale per il 2024 (da inviare entro il 30 aprile 2025), è necessario un invio “sostitutivo” del modello precedente, unitamente al versamento della sanzione (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).