IVA a credito: più tempo per la detrazione con il Decreto Omnibus

Il D.Lgs. 148/2026 amplia i termini per recuperare l’IVA sugli acquisti e per registrare le fatture

 
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Più tempo per recuperare l’IVA sugli acquisti e maggiore flessibilità nella gestione delle fatture. È una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, che interviene sulle regole relative alla detrazione dell’IVA e alla registrazione delle fatture d’acquisto.

L’intervento modifica gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972 e, in sostanza, allunga di due anni il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, superando la disciplina più restrittiva introdotta nel 2017.

Per imprese e professionisti significa avere a disposizione un arco temporale più ampio per effettuare i controlli sulle fatture, procedere alla loro registrazione e recuperare correttamente l’imposta.

Più tempo per recuperare l’IVA sugli acquisti

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il diritto alla detrazione dell’IVA poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto. Con il Decreto Omnibus il termine viene esteso: la detrazione può essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Un esempio aiuta a capire la portata della modifica. Per un acquisto effettuato nel 2026, con fattura ricevuta nello stesso anno, l’IVA potrà essere portata in detrazione fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare nel 2029.

Il nuovo termine recupera sostanzialmente la disciplina in vigore prima delle modifiche introdotte nel 2017, concedendo nuovamente ai contribuenti un periodo più ampio per esercitare il diritto alla detrazione.

Fatture ricevute nell’anno successivo: cambia la gestione dell’IVA

Il Decreto interviene anche su una situazione piuttosto frequente nella gestione amministrativa delle imprese: quella delle fatture relative a operazioni effettuate in un anno ma ricevute nell’anno successivo.

La nuova disciplina recepisce il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e consente di esercitare il diritto alla detrazione con riferimento all’anno in cui il diritto è sorto anche quando la fattura viene ricevuta successivamente, a condizione che il documento arrivi prima della presentazione della relativa dichiarazione IVA e venga correttamente registrato.

Facciamo un esempio. Se un acquisto viene effettuato nel 2026 e la fattura viene ricevuta nel 2027, prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, sarà possibile far confluire la detrazione proprio nella dichiarazione riferita al 2026. La fattura dovrà essere annotata nell’apposita sezione del registro IVA degli acquisti destinata ai documenti ricevuti nell’anno successivo ma relativi a operazioni per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell’anno precedente.

Si tratta di una modifica significativa soprattutto nella gestione delle fatture a cavallo d’anno, che riduce il rischio che il momento di ricezione del documento condizioni eccessivamente l’esercizio della detrazione.

Più tempo anche per registrare le fatture d’acquisto

L’allungamento dei termini riguarda anche la registrazione delle fatture. Per esercitare il diritto alla detrazione resta infatti necessaria l’annotazione della fattura nel registro degli acquisti. Il Decreto Omnibus rende i termini di registrazione coerenti con quelli previsti per la detrazione.

Le fatture potranno quindi essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Viene inoltre eliminato il precedente vincolo che imponeva di effettuare la registrazione con riferimento al medesimo anno di ricezione del documento.

L’obiettivo è consentire alle imprese di avere più tempo per verificare la correttezza e la conformità delle fatture prima di registrarle e utilizzare il relativo credito IVA, senza rischiare di perdere il diritto alla detrazione per il semplice decorso dei precedenti termini.

Da quando si applicano i nuovi termini per la detrazione IVA

Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30.

Il Decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.

Le modifiche riguardano gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972 e sono state replicate anche negli articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027.

Cosa cambia concretamente per imprese e professionisti

La modifica non cambia le condizioni sostanziali necessarie per poter detrarre l’IVA, ma concede più tempo per esercitare correttamente il diritto.

Per le imprese questo significa soprattutto avere un margine più ampio per gestire fatture ricevute o registrate in ritardo, effettuare i necessari controlli amministrativi e contabili e recuperare l’IVA senza incorrere nella decadenza prevista dai precedenti termini più stringenti.

Resta quindi importante mantenere una corretta gestione del ciclo passivo e della documentazione IVA, ma un errore o un ritardo nella registrazione di una fattura non comporterà più, con la stessa rapidità, il rischio di perdere definitivamente la relativa detrazione.


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