Apprendistato di primo livello: le condizioni per lo sgravio contributivo totale
L’INPS ha definito le regole per l’applicazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, con contratto di apprendistato di primo livello.
Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i quindici anni di età, sino al compimento dei venticinque, purché siano all’interno di un percorso scolastico o formativo.
L’agevolazione è prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per i primi tre anni di durata del rapporto di lavoro.
L’INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, fornisce le istruzioni applicative dello sgravio totale applicabile ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) stipulati nel 2022.
Lo sgravio spetta, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di contratto. Il requisito dimensionale di massimo 9 dipendenti deve essere valutato al momento dell’assunzione e di conseguenza, il beneficio contributivo permane anche qualora, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro superi il limite dimensionale.
Lo sgravio comporta per i primi trentasei mesi di durata, l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e per i restanti periodi la contribuzione è dovuta sulla base dell’aliquota contributiva ordinariamente prevista per l’apprendistato di primo livello, pari al 10%.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per I primi dodici mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
L’esonero in parola poi, non fa venir meno le altre agevolazioni collegate al contratto di apprendistato di I livello. Pertanto, rimane confermata l'esclusione dalla contribuzione NASpI (contribuzione ordinaria e contributo integrativo ex Legge n. 845/1978), nonché dal ticket di licenziamento, anche per i periodi successivi al terzo anno di contratto.
Il contratto di apprendistato di primo livello nasce come strumento privilegiato di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani giunti all’ultima fase del percorso formativo scolastico e unisce il conseguimento del titolo di studio all’esperienza lavorativa in azienda.
Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
I titoli di studio da conseguire possono essere i seguenti:
- qualifica e diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore.
Secondo le recenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il piano formativo individuale deve contenere, i seguenti elementi:
- i dati relativi all'apprendista e al datore di lavoro (tutor formativo e tutor aziendale);
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- le competenze relative alla formazione interna ed esterna.
Il datore di lavoro deve:
- risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- rispettare le norme a tutela di salute e sicurezza, nonché gli accordi e contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
- non aver violato le disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Si segnala altresì che lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti de minimis.