Codice delle pari opportunità: le modalità per la redazione del rapporto
L’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, il “Codice delle pari opportunità”, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021 n. 162, in vigore dal 3 dicembre 2021, prevede l’obbligo, per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, di redigere ogni due anni, un rapporto sulla situazione lavorativa maschile e femminile nell’azienda.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha comunicato, con Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022, le modalità per la redazione del rapporto.
Innanzitutto, il Ministero ricorda che sono tenute all’invio del rapporto, con cadenza fissa biennale, tutte le aziende, pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Al riguardo, il decreto stabilisce che il rapporto va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva dove sono occupati più di 50 dipendenti. Le aziende che non soddisfano tale requisito possono comunque redigere il rapporto su base volontaria.
Quanto alle modalità di presentazione, il documento può essere redatto, compilando esclusivamente in modalità telematica, il modulo allegato al decreto ministeriale, mediante l’utilizzo di un applicativo informatico dedicato, disponibile sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
È possibile accedere all’applicativo mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o per il tramite di intermediari abilitati come i consulenti del lavoro.
In merito ai dati da indicare nel rapporto, il Ministero chiarisce che non deve essere indicato nessun dato riconducibile all’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.
I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione, il servizio informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
I termini di trasmissione del rapporto, in fase di prima applicazione e limitatamente al biennio 2020-2021, sono stabiliti al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini di cui sopra, fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.
Le aziende che, in attuazione dell'obbligo contenuto all'articolo 47 del DL n. 77/2021 (norma finalizzata all'applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC), nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale in esame, abbiano redatto il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le previgenti modalità, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 nei termini sopra indicati in conformità al modello di cui all'Allegato A al Decreto.
Si tratta delle aziende con più di 50 dipendenti che, ai sensi del citato articolo 47, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022.