Collocamento obbligatorio: adeguamento delle sanzioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato, il 30 settembre scorso, due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, ex Legge n. 68/1999.
I due decreti ministeriali riguardano gli articoli 5 e 15 della Legge 68/1999 che disciplinano:
- il contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascun lavoratore disabile non assunto
- l’aggiornamento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e mancate assunzioni
Il primo provvedimento ha decretato l’adeguamento a 39,21 euro (oggi pari ad 30,64 euro) dell’importo giornaliero del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta”.
In particolare, tale contributo è dovuto dalle imprese con più di 35 dipendenti (quale base di computo ai sensi della Legge n. 68/1999) che chiedono al servizio provinciale del lavoro di essere parzialmente esonerate dall’obbligo di assunzione del disabile. L’esonero è, tuttavia, concesso solo in presenza di un’attività lavorativa che, per sua natura, rende difficile l’inserimento dei portatori di handicap (ad esempio: attività pericolosa per la salute o ritenuta di alta specializzazione).
Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022 e continuerà ad essere versato al competente Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il secondo decreto ministeriale prevede l’adeguamento delle sanzioni riguardanti le violazioni degli obblighi di assunzione.
Con il nuovo decreto le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6, Legge n. 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.