Comunicazione lavoro autonomo occasionale: e-mail solo in casi eccezionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 881 del 22 aprile 2022 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione preventiva dell’istaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Come noto, dallo scorso 21 dicembre 2021, è fatto obbligo per il committente che si avvale di collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente per territorio.
Nelle more della definizione delle modalità operative per l’obbligo in questione, l’INL aveva diffuso un elenco di indirizzi e-mail dedicati di ogni Ispettorato competente per territorio a cui i committenti potevano trasmettere i dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo occasionale. Leggi qui
Con successiva nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’INL ha poi fissato la data del 30 aprile 2022 quale termine ultimo per adempiere all’obbligo di comunicazione a mezzo e-mail e allo stesso tempo ha fornito le prime indicazioni sulla nuova modalità di comunicazione per via telematica. Leggi qui
Dal 28 marzo 2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.
La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati dall’INL per la comunicazione a mezzo e-mail che qui si riepilogano:
- dati anagrafici del committente e del prestatore;
- data di inizio della prestazione lavorativa;
- durata (entro cui completare la prestazione) ed è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;
- descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
- compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
- sede di lavoro.
Nel comunicare l'attivazione, sul portale Servizi Lavoro, della nuova applicazione da utilizzare per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fissato la data del 30 aprile 2022 quale termine ultimo per adempiere all'obbligo in questione a mezzo e-mail.
Al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è costretto ad operare in proprio), l’INL ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica.
Tuttavia, l’Ispettorato precisa che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, rispetto alla piattaforma telematica, un efficace monitoraggio degli adempimenti, in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti ed avverte che eventuali verifiche ispettive siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica, anziché della citata applicazione.