Contratto a tempo determinato: chiarimenti su proroghe, causali e rinnovi

I contenuti della circolare n. 9 del 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
contratto

Con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche e novità introdotte dall’articolo 24 del Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023) riguardo alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Le novità del Decreto Lavoro

Il Decreto Lavoro ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ovverosia:

  • il superamento delle causali introdotte dal Decreto Dignità valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva, in tutti i suoi livelli;
  • l’esclusione anche per i rinnovi, oltre che per le proroghe – dell’obbligo di indicare una causale qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i dodici mesi;
  • l’introduzione di un regime transitorio in forza del quale, nel computo dei dodici mesi di contratto acasuale, deve tenersi conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro), rimanendo esclusi i rapporti stipulati prima di tale data.

Il Decreto Lavoro ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fermo a 24 mesi con la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, prevista dal D.Lgs. 81/2015 all’articolo 19, comma 3, della durata massima di 12 mesi, che può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, fatta salva diversa previsione della contrattazione collettiva.

Inoltre, non ha subìto alcuna variazione la disciplina in merito al numero massimo di proroghe consentite – che restano sempre quattro nell’arco temporale di 24 mesi – e la successione dei contratti a termine è disciplinata dal meccanismo del c.d. stop & go (ovverosia degli intervalli temporali decorrenti tra un contratto a termine e un altro tra gli stessi soggetti).

Le nuove causali

Sono state soppresse le precedenti causali - previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal c.d. Decreto Dignità – che, superati i 12 mesi di durata, consentivano di estendere il contratto a termine in presenza di almeno una delle seguenti causali:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Ai sensi del Decreto Lavoro, dal 5 maggio scorso, superati i 12 mesi di durata, vi è la possibilità di proseguire un rapporto a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. nei casi previsti dai contratti collettivi, ovvero i contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), e comunque entro il 30.4.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Pertanto, la possibilità per le parti – datore di lavoro e lavoratore – di individuare le esigenze che giustificano l’apposizione del termine nel limite dei 24 mesi, attraverso il ricorso al contratto individuale di contratto. Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024;
  3. in sostituzione di altri lavoratori. Tale ultima ipotesi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al passato. Resta fermo, comunque, l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, nonché in divieto di sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
I rinnovi

In sede di conversione del Decreto Legge n. 48/2023 in Legge n. 85/2023 è stato inoltre disposto che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera i dodici mesi complessivi di durata. In caso contrario, ovvero in ipotesi di superamento di dodici mesi complessivi di durata, occorrerà indicare nel rinnovo contrattuale una delle causali sopra elencate.

Azzeramento dei periodi ante 5 maggio 2023

Altra importante novità introdotta dal Decreto Lavoro riguarda il regime transitorio che prevede una sorta di azzeramento dei periodi di durata dei contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore del richiamato Decreto.

In particolare, eventuali rapporti a termine stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.

Pertanto, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto a tempo determinato per un ulteriore periodo di dodici mesi senza la necessità di indicare una delle causali previste e indipendentemente da eventuali rapporti di lavoro a termine già intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio scorso.

In ogni caso, resta ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge (24 mesi) o dalla contrattazione collettiva.

L’espressione “contratti stipulati”, secondo la circolare, va riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere: di conseguenza, il regime dei dodici mesi aggiuntivi di acausalità decorre dal primo atto che determina la modifica della durata del rapporto – proroga e rinnovo che sia – successivo al 5 maggio.

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