Controversie di lavoro: le novità con la Riforma Cartabia e la Legge di Bilancio
Con Legge n. 206 del 26 novembre 2021 il Parlamento ha delegato al Governo l’emanazione di uno o più Decreti legislativi finalizzati alla riforma complessiva del processo civile con l’obiettivo della “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.” In data 10 ottobre 2022, in attuazione della Legge Delega, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, meglio noto come Riforma Cartabia, che da un lato ha introdotto nuove disposizioni e dall’altro ne ha abrogate altre, anche in materia di controversie di lavoro.
L’entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla Riforma Cartabia in materia di controversie di lavoro è stata oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2023.
Sintetizziamo di seguito le principali novità normative in materia di controversie di lavoro.
Anche per le controversie di lavoro, è stata introdotta la “negoziazione assistita” che di fatto consente alle parti di disporre dei propri diritti anche al di fuori delle c.d. sedi protette, avvalendosi dell’assistenza dei rispetti avvocati, i quali insieme alle parti costituiscono presenze necessarie della procedura di negoziazione.
La negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita non è impugnabile secondo la disciplina di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. La normativa prevede, altresì, che l’accordo “è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276”.
(entrata in vigore il 18 ottobre 2022 applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023)
È stato abrogato il cosiddetto “rito Fornero” in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento.
Pertanto, come avveniva precedentemente alla predetta riforma, il lavoratore che intende impugnare il licenziamento comminato dal datore di lavoro dovrà farlo ricorrendo al normale rito ordinario da introdursi con le regole di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c.
Allo stesso tempo la Riforma Cartabia ha introdotto il capo I - bis rubricato “Delle controversie relative al licenziamenti” nel medesimo Codice di Procedura Civile al libro II, titolo IV, dopo il capo I.
In particolare, il nuovo art. 441-bis c.p.c. introduce un rito specifico laddove si impugni un licenziamento avanzando domanda di reintegrazione nel posto di lavoro. Con tale ricorso sarà altresì possibile avanzare anche questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quali l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro diversamente qualificato e di riflesso il reintegro nel posto di lavoro o a rapporti di lavoro non formalizzati di cui si assume la natura subordinata e se ne impugni la cessazione chiedendo la reintegra.
Il rito di cui all’articolo 441 bis c.p.c. si presenta orientato alla celerità ed alla concentrazione dal momento che, tenuto conto delle circostanze dedotte, il giudice può decidere di ridurre i termini del procedimento sino alla metà, nel rispetto comunque del diritto di difesa delle parti.
I giudici saranno inoltre tenuti a dare priorità alla trattazione dei ricorsi, a riservare particolari giorni per la trattazione degli stessi, fissando udienze ravvicinate così assicurando la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria.
(entrata in vigore in data 18 ottobre 2022 applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023)
Il nuovo art. 441-quater c.p.c., rubricato “Licenziamento discriminatorio”, introduce la possibilità per il lavoratore di proporre la domanda di nullità del recesso per licenziamento discriminatorio - ove non già proposta con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro - con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall’art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall’art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.
Nello specifico, il rito di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 196/2006 ha introdotto, in materia di discriminazione di genere, una procedura d’urgenza azionabile su ricorso del singolo lavoratore o delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, avanti al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato. Il giudice, nei due giorni successivi, qualora ritenga sussistente la violazione delle norme antidiscriminatorie richiamate, ordina all’autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva, sentenza soggetta a riforma con gli ordinari mezzi di impugnazione.
L’art. 28 D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce, invece, a determinate controversie in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Le controversie di cui all’art. 28 citato trovano ora regolazione nel nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia all’art. 281- decies c.p.c. Peculiarità di tale rito speciale è che le parti, nel giudizio di primo grado, possono stare in giudizio personalmente.
(entrata in vigore in data 18 ottobre 2022 applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data)
Le novità, nell’abito del processo del lavoro, di maggior rilievo riguardano la modifica dell’art. 127 c.p.c. oltre alla introduzione degli artt. 127-bis e 127-ter.
Il Giudice potrà infatti ordinare che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. da remoto) ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, quando non sia necessaria la presenza delle parti o altri soggetti diversi dai difensori.
Le parti potranno comunque opporsi, in un termine perentorio di cinque giorni, al provvedimento che disponga la udienza in audio collegamento ovvero a quello che disponga l’udienza cartolare facendo istanza che la causa venga trattata alla presenza delle parti.
È, tuttavia, rimessa al giudice la decisione finale che provvederà con decreto non impugnabile.
(entrata in vigore in data 18 ottobre 2022 applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi di merito già pendenti a tale data)
Anche nelle controversie di lavoro, ai sensi del nuovo articolo 363-bis c.p.c., sarò possibile il rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di merito, sentite le parti, alla Corte di Cassazione degli atti del procedimento per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.
Le questioni pregiudiziale sono quelli codificate nel medesimo art. 363-bis c.p.c.:
- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il principio di diritto enunciato, nel relativo procedimento, dalla Suprema Corte è vincolante nel procedimento di merito nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.