Crowdfunding: raccolta di capitale anche per le SRL

Il D.Lgs. 10.03.2023, n. 30 di attuazione del Regolamento UE 2020/1503, ha introdotto, anche per le SRL la possibilità raccogliere capitale di rischio mediante il crowdfunding.
L'innovazione riguarda una particolare forma di crowdfunding e precisamente l'equity-based, che consente all'investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell'azienda finanziata, attraverso l'acquisto di una quota di partecipazione al capitale della stessa.
L'equity crowdfunding era stata estesa alle PMI costituite in forma di SPA, ma non alle società a responsabilità limitata ordinaria, dal momento
che nel Codice Civile esisteva il divieto di collocazione presso il pubblico delle quote di tali società. Il D.Lgs. 30/2023 ha invece introdotto una deroga al Codice, grazie alla quale anche le SRL potranno reperire capitale di rischio offrendo le proprie quote di partecipazione al pubblico attraverso le piattaforme di crowdfunding.
Alla Consob e alla Banca d'Italia è affidato il compito di dare attuazione al regolamento e di emanare le norme tecniche di operatività dello strumento. Per motivi di trasparenza, i potenziali investitori devono essere messi in condizione di conoscere i progetti di finanziamento delle SRL attraverso un'apposita comunicazione, la cosiddetta descrizione tecnica dell'operazione, la cui predisposizione è affidata ai fornitori di servizi di crowdfunding.
Allo scopo di facilitare l'impiego del crowdfunding per il reperimento di risorse finanziarie presso il pubblico, il Decreto prevede metodologie snelle e semplificate per la sottoscrizione e l'alienazione delle quote rappresentative di capitale emesse da parte delle SRL.
La sottoscrizione può infatti essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento, i cosiddetti fornitori di servizi di crowdfunding, generalmente banche e società finanziarie abilitate.
Gli investitori che decidono di aderire all'offerta al pubblico delle partecipazioni nella SRL, devono conferire un mandato agli intermediari incaricati affinché questi effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori. Gli intermediari, a loro volta, devono rilasciare, a richiesta del sottoscrittore, o del successivo acquirente, una certificazione che comprovi la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote.
L'alienazione delle quote avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La sottoscrizione e l'alienazione delle quote effettuata per il tramite di intermediari abilitati non necessita della stipulazione di un contratto scritto.