Decreto Aiuti-bis: misure fiscali per il welfare aziendale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, ha fornito i chiarimenti e le interpretazioni in merito alle misure fiscali per il welfare aziendale introdotte dall’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis).
In particolare, la disposizione ha modificato - esclusivamente per l’anno di imposta 2022 - la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevedendo che:
- sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da 258,23 euro a 600 euro.
La norma del Decreto Aiuti-bis ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 51, comma 3, del TUIR, stabilendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
Al riguardo, ai fini della corretta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di 600 euro per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- le spese o i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, debba acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di 600 euro complessivi ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
- il datore di lavoro debba acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Ciò al fine di evitare che il lavoratore possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la disciplina inserita nell’art. 12 del Decreto Aiuti-bis riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefits concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento del nuovo limite di 600 euro per l’anno 2022.
Dunque, in forza della circolare in commento, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite annuo di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione (e ai relativi obblighi contributivi in conformità al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali) l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Si rammenta, infine, che ai 600 euro di fringe benefits esenti si possono sommare i 200 euro del c.d. Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, va prevista una voce paga ad hoc.