Il Decreto Semplificazioni è legge: le principali novità fiscali
Sulla G.U. 19.8.2022, n. 193 è stata pubblicata la Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”: di seguito alcune delle principali novità fiscali.
- Conservazione dei registri contabili - Art. 1, c. 2-bis
- Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) - Art. 3, c. 1
- Invio elenchi Intrastat - Art. 3, c. 2
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 3, cc. 4, 5
- Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso - Art. 14
- Monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari - Art. 16
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per il 2021 - Art. 35, c. 4
- Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Art. 37-bis
Non soltanto la tenuta (così nella norma vigente) ma in futuro anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) - Art. 3, c. 1
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 di ciascun anno (anziché entro il 16.09).
Invio elenchi Intrastat - Art. 3, c. 2
Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto del Ministro dell’economia per l’adozione delle disposizioni attuative dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione di tali elenchi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 3, cc. 4, 5
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare dell’anno di riferimento (30.09), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia inferiore a € 5.000 (anziché € 250);
- b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento (30.11), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a € 5.000 (anziché € 250). • Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023.
Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso - Art. 14
Il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso è fissato in 30 giorni (anziché entro 20 giorni) dalla data dell’atto se formato in Italia, fermo restando il termine di 60 giorni se formato all’estero.
Monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari - Art. 16
È ridotta da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari degli specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento ed è eliminata, allo stesso tempo, la necessità per l’intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un’unica operazione frazionata, possono determinare il superamento della soglia. Le disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per il 2021 - Art. 35, c. 4
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022.
Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Art. 37-bis
Gli obblighi di segnalazione all’imprenditore e all’eventuale organo di controllo posti a carico dell’Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010, di importo superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è superiore a € 20.000.
Le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972. La prescritta contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, non oltre 150 giorni (attualmente 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010.
Le disposizioni attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applicano, con riferimento all’Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022 (finora il riferimento era al primo trimestre 2022).