Dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA: quando si considera omessa?
In base alla normativa vigente, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno. Se la dichiarazione viene inviata con un ritardo superiore ai 90 giorni, si considera omessa; a tal fine, non ha rilievo che le imposte siano state versate.
Il ravvedimento operoso, per il caso dell’omessa dichiarazione in generale, è possibile solo entro 90 giorni dal termine per la presentazione.
L’omessa dichiarazione rende applicabile l’accertamento induttivo-extracontabile e legittima la notifica dell’atto entro il 31 dicembre del quinto/settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Momento di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
L’omessa dichiarazione può avere rilievo penale; infatti “è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila".
Bisogna evidenziare che l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato.
Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le sanzioni susseguenti all’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA.
Fattispecie | Norma | Sanzione | Novità del D.lgs 158/2015 |
Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA |
Artt. 1 co. 1 e 5 co. 1 del D.lgs 471/97 | Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250,00 euro) | Il minimo è ora fissato in euro |
Omessa dichiarazione dei redditi e IRAP (se non sono dovute imposte) | Art. 1 co. 1 del D.lgs 471/97 | Da 250,00 euro a 1.000,00 euro | I limiti sono ora fissati in euro |
Omessa dichiarazione IVA (se non sono dovute imposte) |
Art. 5 co. 3 del D.lgs 471/97 | Da 250,00 euro a 2.000,00 euro | I limiti sono ora fissati in euro |
Redditi presunti dalla violazione delle norme in materia di quadro RW se lo Stato estero è un “paradiso fiscale” | Art. 12 del DL 78/2009 |
Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo 500,00 euro) | |
Omessa indicazione dei canoni di locazione |
Art. 1 co. 7 del D.lgs 471/97 | Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo 500,00 euro) | La sanzione è prevista solo se il locatore ha optato per la “cedolare secca” |
L’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso, a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1/10 del minimo.
Oltre a ciò, bisogna anche regolarizzare gli eventuali omessi versamenti delle imposte dovute a saldo della dichiarazione nonché, eventualmente, della prima e della seconda rata di acconto già scaduta delle imposte per l’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione. L’obbligo di versamento degli acconti, alla luce del principio che emerge dall’art. 1 co. 1 ultimo periodo della L. 97/77, sussiste anche in ipotesi di omessa dichiarazione.
Ad avviso della Cassazione, la presentazione, entro i 90 giorni dal termine di scadenza, della sola dichiarazione, non accompagnata dal pagamento dell’imposta, degli interessi legali e delle sanzioni sui tardivi versamenti ridotte non consente di beneficiare del ravvedimento operoso.