Lavoratore part-time costretto a tempo pieno: è reato di sfruttamento

Il reato di sfruttamento del lavoro, ex articolo 603 bis Codice penale, si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera in condizione di sfruttamento o con approfittamento dello stato di bisogno.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022, ha pertanto statuito che obbligare i dipendenti a osservare l’orario di lavoro a tempo pieno, pagandoli come part-time, equivale a caporalato.
Il legale rappresentante e l’amministratore di fatto di una società di persone venivano condannate in primo grado dal Tribunale di Lamezia Terme, sentenza di condanna confermata anche dalla Corte di Appello di Catanzaro, per il reato di sfruttamento del lavoro previsto e punito dall’articolo 603 bis c.p. per aver costretto i dipendenti ad accettare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riproporzionamento della retribuzione, pur obbligandoli a lavorare a tempo pieno.
Con ricorso per Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro gli imputati hanno contestato l’applicabilità ai fatti di causa dell’articolo 603 bis c.p. in quanto, al momento dell’assunzione dei dipendenti, la predetta fattispecie incriminatrice non era ancora stata introdotta nel codice penale.
Secondo la difesa degli imputati, infatti, il reato di sfruttamento del lavoro sarebbe un reato istantaneo con effetti permanenti, dunque un reato che trova il proprio perfezionamento al solo momento dell’assunzione e non invece nel corso del rapporto di lavoro (durante il quale era entrato in vigore il reato di cui all’articolo 603 c.p.).
La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che l’articolo 603 bis c.p., al fine di realizzare un’ampia ed efficace tutela delle concrete situazioni che possano realizzarsi in ambito lavorativo, prevede che il reato di sfruttamento del lavoro si perfezioni attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera.
La Cassazione definisce dunque il reato di sfruttamento del lavoro un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione di manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno.
La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane dunque finché perdura la condizione di sfruttamento ed approfittamento.
Ciò premesso la Corte di Cassazione ha confermato la condanna degli imputati per il reato di sfruttamento del lavoro ex articolo 603 c.p.