Legge annuale sulle PMI 2026: le principali disposizioni per i datori di lavoro

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, entra in vigore il 7 aprile 2026. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni che incidono, direttamente o indirettamente, sugli obblighi e sull’organizzazione dei datori di lavoro, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, gestione del personale, aggregazioni tra imprese e artigianato.
Di seguito si analizzano le principali novità di interesse per i datori di lavoro.
L’articolo 6 introduce una misura sperimentale, valida per gli anni 2026 e 2027, finalizzata a favorire il ricambio generazionale nelle imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
La misura consente ai lavoratori prossimi al pensionamento, in possesso dei requisiti previsti, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%. Sono previsti:
- l’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS a carico lavoratore nel limite massimo di 3000 euro annui;
- il riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
- l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione a tempo parziale.
La fruizione del beneficio è subordinata, per ciascun lavoratore interessato, alla assunzione contestuale da parte del datore di lavoro di un lavoratore di età non superiore a 34 anni, con contratto a tempo pieno e indeterminato.
La norma è formalmente in vigore dal 7 aprile 2026, ma la sua applicazione è condizionata:
- a un limite massimo complessivo di 1.000 lavoratori;
- ai tetti di spesa stabiliti dalla legge;
- al riconoscimento e al monitoraggio da parte dell’INPS.
L’INPS verificherà i requisiti, riconoscerà i benefici e monitorerà il rispetto dei limiti di spesa; al raggiungimento del plafond, anche in via prospettica, non vengono accolte ulteriori domande.
Sono pertanto attese istruzioni operative INPS per la gestione pratica della misura.
La Legge annuale sulle PMI interviene sul D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), introducendo alcune novità in materia di formazione e addestramento, con particolare attenzione ai periodi di cassa integrazione.
La norma prevede espressamente che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia nei casi di sospensione dell’attività sia nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.
La formulazione della disposizione utilizza il termine “devono”, lasciando aperti profili interpretativi rilevanti, in particolare in relazione:
- all’obbligatorietà della formazione ad ogni evento di CIG, anche di breve durata;
- alla possibilità di considerare la previsione come una mera facoltà organizzativa per garantire continuità formativa;
- all’applicabilità della norma anche ai fondi di solidarietà.
Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli enti preposti.
La normativa precisa inoltre che il rifiuto, senza giustificato motivo, di partecipare a corsi di formazione, ivi compresi quelli in materia di salute e sicurezza, comporta la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Viene altresì chiarito che la formazione su salute e sicurezza rientra tra quelle rilevanti ai fini della decadenza, rafforzando un principio già presente nella disciplina degli ammortizzatori sociali.
Con riferimento all’addestramento, viene ribadito che esso:
- deve consistere in prove pratiche ed esercitazioni applicative;
- può essere effettuato anche mediante tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali;
- deve essere tracciato attraverso apposita documentazione, anche informatizzata.
La disposizione rafforza la distinzione tra formazione teorica e addestramento pratico, valorizzando quest’ultimo come elemento essenziale per la prevenzione dei rischi.
È infine previsto che vengano elaborati modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per microimprese e PMI.
Tale previsione non è ancora operativa, in quanto subordinata all’adozione di specifici atti attuativi.
L’articolo 11 interviene in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working), modificando direttamente il D.Lgs. n. 81/2008. La disposizione è immediatamente applicabile dal 7 aprile 2026 e non richiede l’adozione di decreti attuativi.
Ambito di applicazione
Quando la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità si considerano assolti mediante la consegna di un’informativa scritta.
La norma non definisce puntualmente tali ambienti; devono tuttavia ritenersi ricompresi tutti i luoghi esterni ai locali aziendali sui quali il datore di lavoro non esercita un potere di controllo diretto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’abitazione del lavoratore;
- altri luoghi privati o pubblici liberamente scelti dal dipendente.
Particolare rilievo è attribuito ai rischi connessi all’uso dei videoterminali, tipici del lavoro da remoto.
Contenuto e destinatari dell’informativa
L’informativa:
- deve essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- deve avere cadenza almeno annuale;
- deve individuare i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
Regime sanzionatorio
La violazione dell’obbligo informativo comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo Unico sulla sicurezza, ossia arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda.
L’adempimento assume quindi rilievo non solo formale, ma anche sanzionatorio, in caso di accertamento ispettivo da parte degli organi di vigilanza.
L’informativa in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile assume un ruolo centrale nell’assetto degli adempimenti aziendali. La sua omissione, la consegna incompleta o il mancato aggiornamento espongono infatti il datore di lavoro, in caso di ispezione, al rischio di contravvenzioni contestabili da parte degli organi di vigilanza.
L’informativa deve pertanto essere adeguata ai rischi tipici del lavoro da remoto, includendo, tra l’altro, i profili connessi all’uso dei videoterminali, al diritto alla disconnessione e alla tutela della salute mentale del lavoratore. È quindi indispensabile che il documento sia valutato e validato dal referente aziendale per la sicurezza e che venga consegnato e aggiornato con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’articolo 15 conferisce al Governo una delega legislativa per la riforma della disciplina dell’artigianato (legge n. 443/1985).
La disposizione non produce effetti immediati per i datori di lavoro ed è subordinata all’adozione di decreti legislativi attuativi.
L’articolo 16 modifica la disciplina sull’uso del termine “artigianato” nella ditta, nell’insegna, nel marchio e nella promozione dei prodotti e servizi.
Il riferimento all’artigianato è consentito solo alle imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane; il divieto si estende anche a consorzi e società consortili non iscritti.
In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione.
La norma è immediatamente operativa e non richiede atti attuativi.