Conversione del Decreto PNRR 2026: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori tra TFR e Assegno Unico

La Legge n. 50 del 20 aprile 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91, ha convertito con modifiche il D.L. n. 19/2026 (Decreto PNRR 2026).
Nel passaggio parlamentare sono state introdotte alcune disposizioni che, pur non incidendo direttamente sugli obblighi quotidiani dei datori di lavoro, richiedono attenzione nella gestione amministrativa e nella relazione con i dipendenti.
Due i principali ambiti di intervento: previdenza complementare e Assegno Unico e Universale.
Il tema della portabilità della posizione previdenziale è stato oggetto di revisione già con la Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto un principio più ampio di trasferibilità delle posizioni nei fondi pensione.
Nel sistema previgente, in caso di passaggio da un fondo negoziale di categoria a un fondo diverso, il lavoratore poteva trasferire il TFR maturando, mentre i contributi versati dal datore di lavoro restavano generalmente vincolati al fondo originario, in base alle regole del CCNL applicato. La nuova disciplina modifica questo assetto, riconoscendo – al ricorrere delle condizioni previste – il diritto al trasferimento anche dei contributi datoriali.
Tuttavia, l’art. 29, comma 11 bis, della Legge n. 50/2026 interviene sulle tempistiche, differendo l’entrata in vigore della misura:
- dal 1° luglio 2026
- al 31 ottobre 2026
A partire da tale data, il lavoratore che abbia conferito il TFR a un fondo pensione negoziale e scelga successivamente un fondo diverso potrà trasferire sia il TFR maturando sia i contributi versati dal datore di lavoro, se previsti dal contratto collettivo.
Il rinvio non modifica la sostanza della norma, ma concede alle imprese un margine temporale aggiuntivo per prepararsi.
Il differimento ha una funzione prevalentemente organizzativa.
Non introduce nuovi obblighi immediati, ma segnala la necessità di un adeguamento.
In particolare, le aziende sono chiamate a:
- verificare la coerenza dei sistemi paghe e delle procedure interne rispetto alla futura gestione dei trasferimenti;
- prepararsi a gestire richieste più articolate da parte dei lavoratori;
- coordinarsi con consulenti del lavoro e provider per la corretta gestione delle posizioni previdenziali.
Il punto non è solo tecnico. La maggiore portabilità rafforza la libertà di scelta del lavoratore e può incidere sulle dinamiche di adesione ai fondi negoziali.
La legge di conversione interviene anche sul D.Lgs. n. 230/2021, che disciplina l’Assegno Unico e Universale (AUU), recependo le indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-630/24).
Le modifiche mirano a rendere la prestazione più coerente con il principio di non discriminazione, ampliando la platea dei beneficiari, in particolare tra i lavoratori stranieri.
Tra gli elementi di maggiore rilievo:
- vengono considerati nel nucleo familiare anche i figli residenti in un altro Stato membro UE, purché fiscalmente a carico;
- è introdotto un requisito alternativo basato sull’attività lavorativa (subordinata o autonoma con iscrizione previdenziale), accompagnata dalla regolarità contributiva;
- l’importo dell’AUU è parametrato alla durata effettiva della residenza/domicilio in Italia o della prestazione lavorativa svolta sul territorio nazionale;
- per i lavoratori non residenti, la domanda deve essere presentata per il periodo di lavoro in Italia e rinnovata annualmente dal 1° marzo.
Le modifiche sull’AUU non introducono nuovi adempimenti in capo ai datori di lavoro.
La prestazione resta infatti gestita dall’INPS su domanda del lavoratore.
Tuttavia, l’impatto per le imprese non è nullo.
In un contesto in cui la composizione della forza lavoro è sempre più internazionale, diventa rilevante:
- fornire informazioni corrette ai dipendenti, in particolare ai lavoratori UE non residenti;
- garantire la regolarità contributiva, che assume rilievo anche ai fini dell’accesso alla prestazione;
- gestire con attenzione le comunicazioni e la documentazione connesse ai rapporti di lavoro transnazionali.
Le modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2026, come convertito, non producono effetti immediati dirompenti.
Ma intervengono su due ambiti – previdenza complementare e prestazioni familiari – che incidono direttamente sulla relazione tra impresa e lavoratori.
Il rinvio sulla portabilità del TFR è un tempo tecnico che va utilizzato per adeguare processi e strumenti.
Le novità sull’Assegno Unico, invece, richiedono un aggiornamento nella gestione informativa e nella lettura delle situazioni individuali.
In entrambi i casi, il rischio non è l’adempimento mancato, ma la gestione non preparata.
Ed è proprio su questo piano che si gioca la differenza tra una funzione amministrativa e una gestione consapevole del personale.