Assunzioni per sostituzione maternità: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Affiancamento post-rientro e sgravio contributivo: una leva organizzativa che richiede una gestione attenta

 
INL: chiarimenti provvedimenti di interdizione anticipata e post partum

La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo mirato sulla disciplina delle assunzioni per sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, introducendo una modifica rilevante all’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità).

L’art. 1, comma 221, inserisce infatti il nuovo comma 2-bis, prevedendo che, in caso di assunzione per sostituzione, il contratto possa essere prolungato anche oltre il rientro in servizio del lavoratore sostituito. La finalità è esplicita: consentire un periodo di affiancamento organizzativo, comunque entro il limite del primo anno di età del bambino.

Si tratta di una modifica puntuale, ma con effetti operativi concreti, ulteriormente chiariti dall’INPS con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026.

La disciplina “tradizionale” della sostituzione

Prima dell’intervento normativo, la sostituzione per maternità e paternità si fondava su un principio lineare: il rapporto del sostituto era strettamente collegato alla durata dell’assenza.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 consentiva al datore di lavoro di assumere personale a tempo determinato – anche tramite somministrazione – per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo. L’assunzione poteva avvenire anche in anticipo rispetto all’inizio dell’assenza, fino a un mese (o oltre, se previsto dalla contrattazione collettiva).

Al rientro del lavoratore sostituito, il rapporto del sostituto risultava, in via ordinaria, destinato a cessare.

La novità: affiancamento dopo il rientro

La Legge di Bilancio 2026 modifica questo schema, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione del rientro.

In particolare, è ora possibile che il lavoratore assunto in sostituzione:

  • rimanga in servizio anche dopo il rientro del sostituito;
  • prosegua il rapporto per una finalità di affiancamento organizzativo;
  • operi entro un limite temporale preciso: non oltre il primo anno di età del bambino.

Il Messaggio INPS n. 1343/2026 chiarisce un aspetto essenziale: non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una estensione del contratto a termine già instaurato per sostituzione.

Questo elemento è centrale, perché mantiene invariato l’impianto giuridico del rapporto, evitando la necessità di ricorrere a causali differenti o a nuove qualificazioni contrattuali.

Sgravio contributivo: estensione anche al periodo di affiancamento

Un ulteriore punto di rilievo riguarda il trattamento contributivo.

L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede uno sgravio contributivo del 50% a favore dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo.

Alla luce della nuova disciplina e dei chiarimenti INPS:

  • lo sgravio è riconosciuto anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro;
    - a condizione che il rapporto resti a tempo determinato;
    - che il periodo si collochi entro il primo anno di vita del bambino;
    - e che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.

L’INPS precisa inoltre che il codice di autorizzazione “9R” può essere prorogato anche per il periodo di affiancamento, confermando la continuità del regime agevolato.

Restano invece invariati alcuni elementi chiave della disciplina:

  • non è richiesta l’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito;
  • è necessario il rispetto dell’equivalenza oraria delle prestazioni.
     
Un’opportunità organizzativa, ma da gestire correttamente

L’intervento normativo amplia le possibilità organizzative per le imprese, introducendo uno spazio utile per la gestione del rientro e il trasferimento delle competenze.

Allo stesso tempo, richiede una gestione attenta del rapporto a termine, per evitare criticità in sede ispettiva o contenziosa.

In particolare, è opportuno che l’azienda:

  • formalizzi in modo puntuale la causale sostitutiva e l’eventuale prolungamento per affiancamento;
  • verifichi il rispetto del limite temporale (entro il primo anno di vita del bambino);
  • controlli i requisiti dimensionali per l’accesso allo sgravio contributivo;
  • mantenga una documentazione coerente con la natura temporanea e organizzativa dell’affiancamento.

La novità non introduce complessità formali aggiuntive, ma rende più evidente un passaggio: la sostituzione non è solo una risposta all’assenza, ma può diventare uno strumento di gestione strutturata del rientro e della continuità operativa.


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