Permessi elettorali: gli effetti sulla retribuzione dei dipendenti nominati al seggio

Il 12 giugno 2022 si svolgerà la votazione di cinque referendum popolari abrogativi in materia di giustizia. Ai lavoratori che verranno nominati a svolgere attività ai seggi si dovrà applicare una disciplina specifica, come di seguito brevemente descritta.
Tutti i lavoratori dipendenti che vengono nominati per partecipare alle attività presso i seggi elettorali (indipendentemente dalla funzione ricoperta: presidente o vicepresidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di referendum) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I lavoratori dipendenti chiamati alle funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dall'art. 11 della legge n. 53/1990 e dall'art. 1 della legge n. 69/1992.
In particolare, i giorni trascorsi al seggio sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Pertanto, in via generale, i giorni lavorativi trascorsi al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Tuttavia, per stabilire il trattamento economico e normativo dei predetti giorni, occorre sempre verificare se il lavoratore sia retribuito ad ore oppure se il sistema di calcolo della retribuzione avvenga con il cosiddetto criterio della mensilizzazione.
Il dipendente ha svolto la funzione elettorale:
- in un giorno non lavorativo (ad esempio: sabato): la giornata rientra già nella c.d. mensilizzazione quindi il dipendente non ha diritto né al pagamento in più della giornata né al riposo compensativo;
- in un giorno festivo (domenica): la giornata non rientra nella mensilizzazione quindi il dipendente ha diritto al pagamento di una quota giornaliera di retribuzione aggiuntiva oppure al riposo compensativo retribuito concordato tra le parti;
- in un giorno lavorativo (ad esempio: lunedì): la giornata viene remunerata con la retribuzione giornaliera ordinaria a titolo di permesso elettorale.
Il dipendente ha svolto la funzione elettorale:
- in un giorno non lavorativo (ad esempio: sabato): il dipendente ha diritto al pagamento di una quota giornaliera di retribuzione aggiuntiva oppure al riposo compensativo retribuito concordato tra le parti;
- in un giorno festivo (domenica): stesso trattamento previsto al punto che precede;
- in un giorno lavorativo (ad esempio: lunedì): giornata viene remunerata con la retribuzione giornaliera ordinaria a titolo di permesso elettorale.
Si precisa che la legge non stabilisce le modalità di scelta tra riposo compensativo e pagamento di una quota giornaliera di retribuzione aggiuntiva, tuttavia, la rinuncia al riposo compensativo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
Le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro e giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione ovvero il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio o l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.