Rinnovato il CCNL Edilizia Aziende Industriali e Cooperative
Il 3 marzo scorso è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, scaduto il 30 settembre 2020.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
È previsto un aumento retributivo mensile a regime.
L’erogazione di tale incremento è prevista in due tranches:
- la prima a partire dal 1° marzo 2022
- la seconda a partire dal 1° luglio 2023.
Allo scopo di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, si conviene l’istituzione, a partire dal 1° marzo 2022, del cosiddetto “premio di ingresso nel settore” dell’importo di € 100,00 da riconoscere ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
1) primo accesso nel settore;
2) permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo di 12 mesi.
Il suddetto premio sarà corrisposto una tantum, al termine dei predetti 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, ivi compreso il TFR.
Fatte salve le regolamentazioni in atto nelle Regioni o che saranno attuate entro il 30 settembre 2022, a partire dal 1° ottobre 2022 in carenza di disciplina regionale, anche nel caso di cantieri con durata superiore a 3 mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa dovrà effettuare tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Verrà adeguato il sistema informatico “CNCE_Edilconnct” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole Regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito con il presente rinnovo.
Il sistema informatico si occuperà di:
- registrare il mantenimento dell’iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi 3 mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo;
- dal terzo mese di trasferta, imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto ivi applicato.
Con decorrenza dal 1° aprile 2022 è prevista l’istituzione del Fondo FNAPE (Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile).
Nell’ottica di un percorso di omogeneizzazione a livello nazionale delle aliquote Ape si stabilisce dal 1° ottobre 2022 l’entrata in vigore automatica delle nuove aliquote regionali tenuto conto dei diversi parametri, tra cui la media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere. Per la Lombardia la nuova aliquota sarà pari al 4,09%.
Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1° ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.
Il nuovo accordo ridefinisce la durata del periodo di prova e anche del preavviso in caso di interruzione del rapporto di lavoro sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni rassegnate dal dipendente.
I contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, se stipulati dalle imprese edili in possesso dei requisiti per l’accesso alla riduzione contributiva dell’11,50% ex art. 29 della Legge n. 341/1995, anche per le seguenti condizioni:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile;
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL è prevista la definizione da parte di Formedil di concerto con le parti sociali, di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN) rivolto ai fabbisogni formativi dalle imprese a cui tutte le scuole Edili/Enti territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare un’offerta formativa istituzionale entro il 30 Settembre 2022.
Viene stabilita un’aliquota pari allo 0,20% destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.
Le Parti si riservano di definire il Regolamento del Fondo.
Il CCNL prevede dei passaggi di qualifica (da operaio comune a qualificato a specializzato) in caso di frequenza ai corsi di formazione professionale con esito favorevole.
Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1% (di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza). Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno utilizzate per incrementare la formazione e le premialità. Inoltre, è prevista la creazione di un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema. Le parti hanno concordato l’istituzione, presso il Formedil, di una Commissione nazionale che, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, provvede alla redazione del regolamento operativo in tema di sorveglianza sanitaria.
Entro tre mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo del CCNL, la CNCE definirà la Carta d’Identità Professionale Edile (CIPE) rilasciata dalle Casse Edili/Edil Casse che conterrà tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
Con riferimento agli importi per gratifica e ferie ed altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi 5 anni le relative somme dovranno essere utilizzate:
- nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sociali territoriali;
- mentre il restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese