Super Ace 2021: agevolazione per le imprese che effettuano incrementi patrimoniali

Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/21) ha introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
Nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento).
In attuazione delle disposizioni del Decreto Sostegni Bis, un recente provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate (n. 238235 del 17/9/21) ha determinato le modalità e i termini per la comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia stessa, ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale.
Riepiloghiamo le caratteristiche dell’agevolazione fiscale vigente per il 2021:
- possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE “ordinaria”, quindi sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone, a condizione che adottino il regime contabile ordinario);
- la “super ACE” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020;
- la base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente”;
- ai fini della determinazione dell’agevolazione, il coefficiente applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio è pari al 15%;
- presupposto per beneficiare della “super ACE” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:
1. i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
2. le rinunce dei soci ai crediti;
3. l’accantonamento di utili a riserva; - il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente:
- secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF (Modello Redditi 2022) - ad esempio, un incremento di capitale 2021 pari a 100 determina una deduzione dal reddito imponibile IRES di 15;
- quale credito d’imposta compensabile in F24, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES - tornando all’esempio precedente, per un soggetto IRES la deduzione di 15 può essere “trasformata” in un credito di 3,6, ovvero 15 per 24%.
Qualora ci si intenda avvalere della possibilità di usufruire dell’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, come previsto dal Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17/9/21, è necessario presentare un’apposita comunicazione telematica dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Si segnala quanto segue:
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate confermerà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta (per usufruire del credito d’imposta, dunque, è necessario attendere il preventivo riscontro da parte dell’Amministrazione Finanziaria);
- se il credito d’imposta è superiore a 150.000 Euro, occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159.
Il beneficio fiscale sarà recuperato dal Fisco qualora, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.23, per i soggetti “solari”), si proceda a riduzioni del Patrimonio netto diverse dalle perdite di esercizio (ad esempio, alla distribuzione di riserve pregresse).