Annullamento automatico dei ruoli di importo fino a 5.000 euro

L'annullamento riguarda capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni

 
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Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), all'art. 4, prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro. L'annullamento riguarda capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche ricompresi in precedenti definizioni agevolate (come, ad esempio, “Rottamazione ter” e “Saldo e Stralcio”), relative ai debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

L’agevolazione opera in favore di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se uno dei coobbligati risulta aver conseguito un reddito 2019 superiore a 30.000 euro.

La disposizione riguarda i carichi affidati agli Agenti della Riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dalla norma:

 

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, ovvero i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Il D.L. 41/2021 prevede altresì:

  • l’emanazione di un apposito Decreto per la definizione delle modalità di annullamento dei debiti;
  • la sospensione temporanea della riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • la sospensione dei relativi termini di prescrizione.

In attuazione del Decreto Sostegni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 14/07/21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2/8/21, n. 183, con il quale stata definita la seguente procedura:

  • entro il 20 agosto 2021 l’Agente della Riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della Riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali richiesti (conseguimento, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, di un reddito imponibile fino a 30.000 euro), ha restituito a quest’ultimo l’elenco, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito nel 2019 redditi imponibili superiori ai limiti dei 30.000 euro;
  • l’annullamento automatico dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate (gli enti interessati riceveranno dall’Agente della Riscossione la comunicazione dei ruoli annullati entro il 30 novembre 2021);
  • l’Agente della Riscossione non invierà alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo potrà comunque verificare l’annullamento consultando presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione la propria situazione debitoria.

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