Contrattazione collettiva e licenziamento: quando prevale la sanzione conservativa

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27698/2024, dichiara illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente per aver tenuto un comportamento che rientra tra quelli per i quali il CCNL di settore prevede, in modo esemplificativo, una sanzione conservativa.
Nella contrattazione collettiva spesso vengono utilizzate clausole elastiche o di chiusura, cioè disposizioni che lasciano un certo margine di interpretazione. Questo accade perché non è possibile prevedere in dettaglio tutte le possibili condotte disciplinari.
Nel caso in cui il contratto collettivo elenchi le infrazioni solo in modo esemplificativo e non in maniera tassativa, il giudice può valutare caso per caso se un determinato comportamento rientra tra quelli punibili con sanzioni conservative. L'obiettivo è rispettare la volontà delle parti sociali che hanno definito tali regole per garantire un equilibrio tra le esigenze dell'azienda e i diritti del lavoratore.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore (rappresentante sindacale), durante l'emergenza pandemica, reo di aver violato le regole aziendali, essendo entrato nei luoghi di lavoro al di fuori del proprio turno, registrando la presenza con il badge e rimanendo per 10 minuti.
Nel CCNL applicabile al rapporto di lavoro le clausole elastiche prevedono sanzioni conservative per comportamenti analoghi a quelli commessi dal lavoratore.
Sul punto, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, osserva che è compito del giudice interpretare dette clausole, valutando se la condotta contesta vi rientri o meno. Non si tratta, però, di estendere la sanzione conservativa ad ipotesi non previste, quanto piuttosto di prendere atto che le parti sociali hanno inteso descrivere le fattispecie suscettibili di una sanzione non risolutiva del rapporto di lavoro mediante una elencazione di casi che, per espressa previsione, ha una valenza meramente esemplificativa.
La Corte di Cassazione non nega la rilevanza disciplinare della condotta, ma ritiene sproporzionata la sanzione espulsiva (il licenziamento) rispetto alle previsioni contrattuali. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore.