Cripto-attività: imposta sostitutiva prorogata al 30 settembre 2023
Con comunicato n. 96 del 13 giugno 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa la proroga del termine di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire per legge, al 30 settembre 2023.
Visto l'importante diffondersi delle cripto-attività, la Legge di Bilancio 2023 ha messo ordine al loro trattamento fiscale stabilendo, dal punto di vista delle imposte sui redditi, che sono redditi diversi, di cui alla nuova lettera c-sexies) dell'articolo 67, primo comma, del DPR n. 917 del 1986 , anche le plusvalenze e gli altri proventi che sono realizzati mediante
- rimborso o cessione a titolo oneroso,
- permuta o detenzione,
- di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo d'imposta.
Per “cripto-attività” si deve intendere, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
Il comma 9-bis aggiunto all'interno dell'articolo 68 sempre del DPR n. 917 del 1986 , stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a euro 2.000, l'eccedenza viene riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
La Legge di Bilancio 2023 dispone anche che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del DPR n. 917 del 1986, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data determinato in base a quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo DPR n. 917 del 1986 , ossia in base al valore normale delle cripto-attività stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14 per cento.
Tale imposta sostitutiva avrebbe dovuto essere versata entro il 30 giugno 2023, in un'unica soluzione o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023, maggiorando le rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
Facendo presente che qualora la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 desse luogo a minusvalenze, esse non sono utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del DPR n. 917 del 1986, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, con comunicato n. 96 del 13 giugno 2023 del MEF viene anticipato che «una prossima disposizione normativa prorogherà di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in Legge di Bilancio».
Viene introdotto anche un regime di regolarizzazione delle cripto-attività che permette ai contribuenti che, contravvenendo a quanto disposto dal primo comma, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 , non hanno indicato nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi la detenzione all'estero di cripto-attività nonché di redditi derivati dalle stesse. La regolarizzazione della propria posizione consiste nella presentazione di un'apposita istanza di emersione e nel versamento della sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, versando un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo e di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento del predetto valore per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.
Se le cripto-attività risultano non aver prodotto reddito o, avendolo prodotto, esso è stato dichiarato, per regolarizzare la propria posizione da quadro RW è sufficiente presentare l'istanza di regolarizzazione, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta, versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.