Elenchi Intrastat 2026: nuove soglie per gli acquisti UE, limiti e scadenze operative

Aggiornamento sugli obblighi Intrastat

 
documenti fisco

Di seguito un riepilogo completo e aggiornato dei limiti e delle scadenze di presentazione degli elenchi Intrastat, alla luce della recente modifica normativa che ha interessato gli acquisti di beni intracomunitari, con richiamo contestuale ai limiti attualmente in vigore anche per le cessioni intra UE e per i servizi. 

1. Decorrenza della nuova soglia per gli acquisti di beni

Con Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 3 febbraio 2026 n. 84415, è stato innalzato da 350.000 euro a 2.000.000 di euro il limite che determina l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2 bis relativo agli acquisti di beni intracomunitari.

La nuova disciplina si applica a partire dagli elenchi da presentare entro il 25 febbraio 2026, riferiti alle operazioni del mese di gennaio 2026.

2. Termine ordinario di presentazione

Gli elenchi Intrastat, quando dovuti, devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento:

  • con periodicità mensile, se prevista la periodicità mensile;
  • con periodicità trimestrale, se prevista la periodicità trimestrale.

In assenza di operazioni nel mese o nel trimestre di riferimento, non è richiesto alcun invio.

3. Acquisti di beni intra UE (modello INTRA 2 bis)

Per gli acquisti di beni intracomunitari, la disciplina attualmente in vigore prevede:

presentazione mensile (ai soli fini statistici)
richiesta esclusivamente se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare degli acquisti intra UE di beni è pari o superiore a 2.000.000 di euro;
in tal caso, l’elenco deve essere presentato ogni mese entro il giorno 25 del mese successivo;

assenza di obbligo di presentazione
qualora la soglia dei 2.000.000 di euro non venga superata, il modello INTRA 2 bis non deve essere presentato.

4. Vendite (cessioni) di beni intra UE – limiti attualmente in vigore

Per le cessioni di beni intracomunitarie (modello INTRA 1 bis) non sono intervenute modifiche normative e restano pertanto validi i seguenti limiti:

periodicità trimestrale
se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare delle cessioni di beni intra UE è stato pari o inferiore a 50.000 euro;

periodicità mensile
se, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare delle cessioni di beni intra UE è stato superiore a 50.000 euro.

Nei modelli INTRA 1 bis mensili:

  • devono essere indicati dati fiscali e dati statistici se le cessioni sono superiori a 100.000 euro;
  • se pari o inferiori a 100.000 euro, è possibile indicare solo i dati fiscali, salvo opzione per l’invio anche dei dati statistici.
5. Servizi resi e ricevuti – limiti invariati

Restano invariati anche i limiti relativi ai servizi intracomunitari:

servizi resi (modello INTRA 1 quater)
periodicità mensile se superiori a 50.000 euro, altrimenti trimestrale;

servizi ricevuti (modello INTRA 2 quater)
presentazione mensile ai soli fini statistici se pari o superiori a 100.000 euro;
in caso contrario, nessun obbligo di presentazione.

6. Superamento dei limiti in corso di trimestre

Per i soggetti con periodicità trimestrale, qualora nel corso di un trimestre venga superata la soglia prevista per una specifica categoria di operazioni:

  • l’obbligo di presentazione mensile decorre dal mese successivo a quello di superamento;
  • resta comunque dovuta la presentazione dell’elenco trimestrale per i mesi già trascorsi.

Il superamento di un limite incide esclusivamente sulla singola tipologia di operazioni interessata e non modifica la periodicità delle altre categorie.


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