Decreto Lavoro: le novità per le imprese e i lavoratori

Le "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro" sono in vigore dal 5 maggio

 
lavoro giovani

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48/2023, “Decreto Lavoro”, avente ad oggetto “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Il Decreto Lavoro è entrato in vigore il 5 maggio 2023 e si riportano, qui di seguito, le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro alle quali seguiranno approfondimenti specifici sulle tematiche più rilevanti.

- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Contratti a termine
Welfare aziendale
Incentivo per l’occupazione giovanile (NEET)
Decreto Trasparenza
Assegno di inclusione
Sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali
Misure in materia di alternanza scuola-lavoro
Altre misure 
 


Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti 

Il Decreto Lavoro interviene all’articolo 39 con misure volte a ridurre il cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti. Viene rafforzato ulteriormente l’esonero contributivo parziale, sulla scorta della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 viene rafforzata di 4 punti percentuali la riduzione mensile della quota a carico dei dipendenti per la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), con le seguenti aliquote:

  • 7% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 1.923 euro/mensile per 13 mensilità;
  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 2.692 euro/mensile per 13 mensilità.

In merito l’INPS dovrà fornire le istruzioni tecnico-operative per l’applicazione dell’esonero. 


Contratti a termine

La recente modifica alla disciplina del contratto di lavoro a termine valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, rinviando ad essa la previsione delle causali da indicare nei contratti di durata superiore ai 12 mesi, e non eccedenti i 24 mesi, nonché ai rinnovi.

In particolare, nei suddetti casi è possibile apporre un termine al contratto di lavoro:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi, anche di secondo livello;
  • in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, esclusivamente fino al 30 aprile 2024;
  • per l’esigenza di sostituire altri lavoratori. 

Welfare aziendale

È previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico limitatamente al periodo di imposta 2023:

  • dei fringe benefits (autovetture aziendali, buoni spesa, buon acquisto ecc.…);
  • delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas, fino al predetto importo massimo di euro 3.000.

Tale agevolazione fiscale trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati da relazioni extraconiugali - a patto che questi siano riconosciuti e i figli adottivi o affidati – e a condizione che i medesimi abbiano dichiarato al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Al contempo precisiamo che, per i lavoratori non rientranti nella categoria di cui sopra, resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR secondo cui i valori delle erogazioni di beni e servizi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. 


Incentivo per l’occupazione giovanile (NEET)

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile è prevista una nuova agevolazione rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training) per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni privi di impiego, non inseriti in percorsi di istruzione o di formazione.

In particolare, è previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi, in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante stipulati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Al fine di beneficare dell’incentivo i giovani devono possedere i seguenti requisiti:

  • alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il 30° anno di età (29 anni e 364 giorni);
  • devono risultare non occupati/disoccupati al momento dell’assunzione;
  • non devono essere inseriti in percorsi di formazione o corsi di studi (NEET);
  • devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio per l’occupazione giovanile “under 30”, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni giovane “NEET” assunto.

Per la effettiva fruibilità degli incentivi per le nuove assunzioni occorrerà attendere le istruzioni tecniche-operative da parte dell’INPS. 


Decreto Trasparenza

Viene reintrodotta la possibilità per i datori di lavoro, all’atto dell’assunzione, di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (ad esempio: la durata del periodo di prova, le ferie, i congedi, il preavviso, ecc.).

Pertanto, il datore di lavoro può adempire a tali obblighi informativi mediante la consegna diretta o la messa a disposizione del personale, anche attraverso la pubblicazione sul sito web, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il provvedimento interviene, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, chiarendo che tale obbligo è dovuto qualora questi siano “integralmente” automatizzati. 


Assegno di inclusione

L’assegno per l’inclusione costituirà la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024.

L’assegno verrà riconosciuto, a richiesta, ai suddetti nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia (almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo), alle condizioni economiche (ISEE non superiore a determinati importi).

Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese. La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Il Decreto Lavoro prevede sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumeranno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, i beneficiari dell’Assegno.

L’introduzione dell’Assegno sancisce il superamento della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024. 


Sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali

Sono introdotte novità sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzioni amministrative da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi 3 mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In particolare, viene modificato l’articolo, 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, in base al quale – se l’importo ommesso non è superiore a 10.000 euro/annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo fino a quattro volte il medesimo importo. 


Misure in materia di alternanza scuola-lavoro

Nell’ambito delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, agli articoli 17 e 18, il Decreto Lavoro introduce alcune specifiche norme per l’alternanza scuola-lavoro.

In particolare:

  • è istituto un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
  • le imprese iscritte nel Registro dell’alternanza hanno l’obbligo di aggiornare il DVR con una sezione specifica, dove indicare le misure in materia di salute e sicurezza per gli studenti;
  • è prevista l’interazione e lo scambio delle informazioni tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, nonché un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi.
  • esclusivamente per l’anno scolastico 2023-2024, viene poi estesa anche agli studenti la copertura assicurativa da parte dell’Inail, con esclusione dell’infortunio in itinere. 

Altre misure

Il Decreto Lavoro prevede inoltre:

  • misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nomina del medico competente e attrezzature di lavoro;
  • l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
  • l’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027.

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