Tracciamento Covid in azienda: le indicazioni di Ats Insubria e Ministero della Salute

Criteri di identificazione, gestione dei casi, dei contatti e della quarantena

 
covid tracciamento

Con aggiornamento del 15/03/2021 e Circolare ministeriale del 12/10/2020,l Ats Insubria e il Ministero della Salute hanno fornito i criteri e le indicazioni necessarie al tracciamento dei casi Covid in azienda e dei loro contatti stretti.

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONTATTI STRETTI

L’identificazione dei contatti stretti (ad alto rischio) aziendali dovrà avvenire in collaborazione con il Medico competente e dovrà basarsi: 

  • sull’aumento inatteso del numero di casi all’interno di uno stesso reparto / settore produttivo / ambiente strutturalmente definito (criterio spaziale),
  • sull’aumento in un breve periodo di tempo (pochi giorni, criterio temporale),
  • vanno inclusi lavoratori che hanno avuto contatti con i casianche se non lavorano nello stesso ambiente come più sopra definito (criterio di inclusione).

Il presentarsi di un elevato numero di casi (da collegare al numero di lavoratori presenti e in correlazione tra loro) in pochissimo tempo è fortemente indicativo della presenza delle varianti Covid, caratterizzate da un’elevata infettività.

GESTIONE DEI CASI

I “casi” che si devono individuare all’interno dell’Azienda sono tutti i contatti delle ultime 48 ore a rischio alto* e rischio basso** dei casi positivi che andranno posti in quarantena fiduciaria.

  • I nominativi dei lavoratori individuati dovranno essere inseriti in questo format e comunicati ad ATS.
  • Potrà essere disposta la ricerca retrospettiva dei contatti, oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi del caso.
  • I contatti ad alto rischio devono essere posti in quarantena fiduciaria ed essere sottoposti a tampone molecolare il prima possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno di quarantena.
  • In presenza di contatti a basso rischio (coloro che, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi/esecuzione tampone hanno avuto contatti con il caso positivo) si consiglia:
    - di aumentare la sorveglianza sanitaria in azienda con particolare riguardo all’ aumento delle misurazioni della temperatura nei reparti, la verifica quotidiana degli assenti in tali reparti, i luoghi di incontro come mense, spogliatoi, ecc..),
    - di sottoporli a test antigenico rapido di 3^ generazione in 1°giornata e poi tra il 3° e il 7° giorno sempre previa consultazione con il Medico competente.

In tutti i casi di contatti sintomatici al momento dell’identificazione o durante il follow-up, è richiesta immediatamente consultazione con il Medico competente per l’esecuzione di test molecolare e l’inizio urgente delle attività di contact-tracing, anche prima della conferma del risultato.

DURATA E GESTIONE DELLA QUARANTENA

La durata della quarantena domiciliare dei contatti è in ogni caso di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto, non essendo prevista in alcun modo la sua interruzione anticipata.

Tutti i contatti ad alto o basso rischio dovranno informare il proprio Medico di Medicina Generale e concordare l’effettuazione del tampone in 14° giornata.

Si sottolinea l’importanza, per chi è stato posto in quarantena domiciliare, di rispettare tutte le indicazioni Ministeriali che dovranno essere applicate anche nella settimana successiva alla quarantena, facendo particolare attenzione ad osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico curante.

Qui lo schema di flusso per la gestione dei contatti, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per tutte le necessità è necessario rivolgersi sempre al Medico competente.


* Definizione di contatto stretto (ad alto rischio)

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

** Definizione di contatto a basso rischio

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
  •  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.
  • Contatto a basso rischio in ambito sanitario: pertanto anche ai contatti “a basso rischio”, che siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35“ (Circolare Ministero Salute 006667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P).

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