Covid, quarantena e isolamento: le nuove disposizioni
Il Comitato Tecnico Scientifico ha cambiato le disposizioni per la quarantena per chi ha avuto contatti con positivi al Coronavirus.
La Circolare del Ministero Salute del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta” dispone le indicazioni riassunte di seguito per tutte le varianti, ad eccezione della Beta.
ALTO RISCHIO (contatti stretti) |
BASSO RISCHIO |
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Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni |
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Contatti di casi Covid-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) |
7 giorni di quarantena Sorveglianza attiva se operatori |
Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni |
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni |
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Contatti di casi Covid-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento |
10 giorni di quarantena Sorveglianza attiva se operatori |
Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni |
Contatti di casi Covid-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata |
10 giorni di quarantena Sorveglianza attiva se operatori
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10 giorni di quarantena Sorveglianza attiva se |
Si raccomanda in ogni caso l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Per contatto a basso rischio, si intende solamente la persona che ha avuto:
- un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .
Tutti gli altri tipi di contatto sono da considerare ad alto rischio.
ASINTOMATICI |
SINTOMATICI |
POSITIVI |
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Casi Covid-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di isolamento + est molecolare o antigenico* NEGATIVO |
10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO |
Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
Casi Covid-19 con VOC Beta sospetta o confermata | 10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO |
10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO |
Test molecolare NEGATIVO |
*Al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza).
Per la riammissione in servizio valgono le regole precedenti (Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata).
- Lavoratori positivi sintomatici e asintomatici
Invio, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Anche dopo la guarigione certificata da tampone negativo, qualora si abbia contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, questi ultimi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti e possono rientrare in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.
- Lavoratori positivi a lungo termine
Se non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma potranno rientrare al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Tale referto sarà inviato al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione al medico competente, il lavoratore deve sottoporsi a visita medica prima di essere riammesso al lavoro (anche se l’assenza non ha superato i 60gg) al fine di verificare l’idoneità alla mansione, per valutare profili specifici di rischiosità. Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.