Esonero contributivo Inps
La Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla Legge 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).
In seguito alla presentazione delle istanze per accedere al beneficio (il termine era il 30 settembre scorso), con il messaggio n. 3974 del 15.11.2021 l’INPS ha chiarito le modalità operative per la comunicazione degli esiti ed il versamento delle contribuzioni eccedenti l’esonero (se dovute).
In particolare, l’importo concesso a titolo di esonero può essere visionato accedendo al Cassetto Previdenziale, a partire dal 29.11.2021 scorso.
Tale importo, che non può eccedere i 3.000 euro, è comunque provvisorio, in attesa delle successive verifiche dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Il lavoratore autonomo o il professionista iscritto all’INPS è tenuto al versamento dell’importo della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31.12.2021, eccedenti l’importo concesso a titolo di esonero, entro il 29.12.2021. Il versamento entro tale data non comporterà il pagamento di sanzioni o interessi.
Si attendono precisazioni da parte dell’INPS in merito alla modalità di rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza (nei casi in cui l’importo concesso a titolo di esonero – risultante dal Cassetto Previdenziale - sia eccedente rispetto ai contributi versati).
L’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Sono, pertanto, comprese la prima, la seconda e la terza rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31.12.2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.
Se l’importo dell’esonero risulta in misura inferiore rispetto all’importo delle prime tre rate dei contributi minimi 2021, il lavoratore autonomo deve:
- calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla prima alla terza rata;
- effettuare il versamento della differenza entro il 29/12/2021.
Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, deve:
- attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente;
- effettuare il versamento della eventuale somma residua entro il 29.12.2021.
L’esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021 e calcolati sull’aliquota complessiva del:
- 25,98%, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In caso di contribuzione eccedente l’importo dell’esonero, il versamento può essere effettuato entro il 29.12.2021 con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione. L’esito:
- verrà inviato tramite mail;
- sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti”, “Esonero legge 178/2020”.