Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei dipendenti

L’esonero è valido per i periodi di paga del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 
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L’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), ha reintrodotto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero parziale (inteso come riduzione dell’aliquota) dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore con criteri e modalità analoghi per l’esonero del 2022 ma con un’importante innovazione nell’assetto.

In particolare, l’esonero parziale dei contributi IVS previsto per il 2023 a favore dei dipendenti è pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’applicazione precisando che, per quanto non espressamente indicato, vale quanto comunicato in precedenza con la circolare n. 43/2022 e con il messaggio n. 3499/2022.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’esonero in argomento tutti i dipendenti di datori di lavoro privati (compresi gli apprendisti e i dipendenti part-time) purché vengano rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile a fini previdenziali di 2.692 euro (riduzione del 2%) e di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Il diritto alla fruizione dell’esonero non è subordinato né al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione né al possesso del DURC.

Misura e validità dell’esonero

L’esonero è valido per i periodi di paga del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del dipendente stabilita per l'anno 2023, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del dipendente, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda taluni importi mensili, maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Come già anticipato, la riduzione è infatti pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che, la verifica della soglia reddituale va effettuata mese per mese nel corso del 2023 e pertanto la riduzione della quota dei contributi dovuta potrà assumere un’entità diversa in base alla retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento dell'importo di 2.692 euro.

Ne consegue, infine, che l’esonero non può trovare applicazione sia sulle spettanze 2024 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2023 (es. competenze di fine rapporto – ferie, permessi etc. – erogate nei primi mesi del 2024), sia sulle spettanze 2023 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2022 (es. competenze di fine rapporto erogate nei primi mesi del 2023).

Mensilità aggiuntive

Per espressa previsione della norma, i massimali di riferimento debbono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo relativo alla tredicesima mensilità.

Pertanto, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà essere applicata, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese che sull’importo della tredicesima mensilità.

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non eccedano il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.

Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Particolarità e cumulabilità

Non è possibile applicare la riduzione in presenza di più denunce mensili riferite allo stesso lavoratore (ad es. nel caso in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.

Diversamente, per i lavoratori che nel medesimo mese siano contemporaneamente titolari di più rapporti di lavoro presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

L’esonero in esame è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, compreso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022.

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