Esportare in Giappone: la registrazione attraverso il Sistema Rex
In relazione all’Economic Partnership Agreement (EPA) tra Unione Europea (UE) e Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, si segnala che tutte le aziende italiane interessate a esportare in Giappone beneficiando delle tariffe agevolate previste dall’accordo devono dimostrare l’origine europea/italiana del prodotto spedito.
L’accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l’origine del prodotto:
- dichiarazione di origine (attraverso sistema REX – v. sotto);
- la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”. In entrambi i casi, ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall’EPA (Capitolo 3 dell’Accordo).
Nella tabella QUI consultabile è inoltre possibile verificare le regole per ogni singola categoria di prodotto.
Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema REX (Registered Exporter System) l’esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS.
Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l’operatore potrà utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell’apposita dichiarazione di origine che a sua volta andrà essere inclusa nella fattura che accompagnerà la merce spedita (o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l’identificazione).