Fatturazione elettronica: importanti novità dal 1 gennaio 2022

Gli aggiornamenti riguardano le dichiarazioni di intento e le operazioni nei confronti di soggetti esteri

 
fatturazione elettronica
Dichiarazioni di intento

A decorrere dal prossimo 1 gennaio 2022 i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche verifiche di regolarità. Più in particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto:

  • l’effettuazione di attività di controllo, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  • l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Qualora vengano riscontrate irregolarità nell’emissione delle lettere d’intento, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, informerà via PEC:

  • il soggetto emittente (esportatore abituale), con indicazione delle motivazioni dell’invalidazione della dichiarazione di intento;
  • il soggetto cedente/prestatore, con indicazione dei dati identificativi del soggetto emittente ed il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni.

Operativamente, l’avvio delle procedure di controllo descritte comporterà un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file .xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre;
  • la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> dovrà essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> dovrà essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> dovrà essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

Operazioni nei confronti di soggetti esteri

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dal 1 gennaio 2022, non sarà più necessario presentare l’“esterometro”, in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) secondo il formato della fattura elettronica.

E’ stato annunciato un possibile rinvio del termine del 1 gennaio 2022, ad oggi non confermato: segnaliamo quanto segue, affinché vengano prudenzialmente implementate fin d’ora le procedure di aggiornamento software necessarie.

FATTURE DI VENDITA

Oltre a recapitare al cliente estero il documento “cartaceo” con le consuete modalità, l’emittente Italiano dovrà provvedere ad inoltrare allo SDI una fattura elettronica in cui l’elemento “CodiceDestinatario” dovrà essere valorizzato “XXXXXXX”.

Le fatture attive dovranno essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni, nel caso di fatturazione differita.

La sanzione per il mancato o ritardato invio è pari a 2 euro per ciascuna fattura (1 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dal termine), con un massimo di 400 euro mensili.

FATTURE DI ACQUISTO

Per quanto riguarda le operazioni passive, il cessionario/committente italiano dovrà procedere all’integrazione del documento ricevuto od all’emissione di autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

  • ricevimento del documento comprovante l’operazione, in caso di operazione INTRA UE;
  • di effettuazione dell’operazione, in caso di operazioni EXTRA UE.

In fase di generazione del file XML, occorrerà utilizzare il codice “Tipo documento” più appropriato, fra i seguenti:

  • TD17, per l’integrazione/autofattura in relazione ad acquisto servizi dall’estero;
  • TD18, per l’integrazione in relazione ad acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione/autofattura in relazione ad acquisto di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia).

Nel campo “data” della sezione Dati generali si dovrà indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto INTRA UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori EXTRA UE.

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