Regime forfettario e contabilità semplificata: cosa cambia nel 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio ha previsto importanti modifiche relative al regime forfettario e al regime contabile semplificato.
- Regime forfetario: è aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario.
- Contabilità semplificata: le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
La Legge di Bilancio 2023 innalza il limite di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, portandolo da 65.000 a 85.000 euro. Il provvedimento si trova all’articolo 1, comma 54.
Inoltre, sempre all’articolo 1, comma 54, la nuova Legge di Bilancio istituisce nuove regole per la fuoriuscita dal regime agevolato sancendo la cessazione del regime forfettario nell’anno stesso in cui i ricavi/compensi superano i 100.000 euro e l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni oltre il limite.
Quindi, in base alle nuove disposizioni, il forfettario che nel 2023:
- sfora gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma si mantiene sotto i 100.000 euro: esce dal regime forfettario nell’anno successivo, quindi nel 2024;
- supera i 100.000 euro: cessa immediatamente di trovarsi nel regime forfettario e deve applicare l’IVA alle operazioni che vanno oltre questo limite.
Ricordiamo, in sintesi, che l’accesso a regime forfettario comporta i seguenti sconti fiscali:
- determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
- applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una modifica sui limiti di fatturato che le imprese devono rispettare ai fini dell’opzione del regime di contabilità semplificata.
Nello specifico, l’art. 1, comma 276 ha modificato quanto previsto dall’art. 18, c.1, del D.P.R. 600/1973 in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.
In conseguenza a questa modifica, possono accedere al regime di contabilità semplificata le imprese minori che nel 2023 non superino l’ammontare di ricavi di:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi
- 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività
Riepilogando, i limiti sono stati così innalzati:
Limite di ricavi | Fino al 31.12.2022 | dal 1.01.2023 |
Imprese prestazione di servizi | 400.000 euro | 500.000 euro |
Imprese con altre attività | 700.000 euro | 800.000 euro |
Ricordiamo che la contabilità semplificata rappresenta un regime contabile opzionale che consente di beneficiare di agevolazioni nella tenuta dei registri contabili. Sono ammesse a tale opzione le imprese minori, persone fisiche, imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali.
Le imprese o le persone fisiche che rientrano nel range previsto dei ricavi possono esercitare l’opzione per la contabilità semplificata in sede di prima dichiarazione annuale Iva. In caso di mancata indicazione dell’opzione viene adottato il regime di contabilità ordinaria.