Fringe benefit auto aziendali: cosa cambia con il Decreto Omnibus

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta 2026

 
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Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto Decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto, cambia nuovamente la disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta 2026 e modificano alcuni aspetti rilevanti per la determinazione del fringe benefit.

Tra le principali novità figurano il superamento del requisito della nuova immatricolazione, una maggiorazione per i veicoli più anziani e una nuova regola forfetaria per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.

Fringe benefit auto aziendali: confermato il calcolo basato sulle tabelle ACI

Resta confermato il criterio forfetario per la determinazione del fringe benefit, basato sulle tabelle ACI e su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Le percentuali da applicare continuano a essere differenziate in base alla tipologia di alimentazione del veicolo:

  • 50% per la generalità dei veicoli;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

Dal valore così determinato continuano a essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per l’utilizzo del veicolo.

Auto aziendali: superato il requisito della nuova immatricolazione

Una delle novità più significative introdotte dal Decreto Omnibus riguarda l’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione quale condizione per l’applicazione della disciplina forfetaria.

Il criterio di tassazione continua infatti a trovare applicazione anche in caso di successiva assegnazione del veicolo a un diverso dipendente.

La riassegnazione dell’auto aziendale non comporta quindi il passaggio al criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR, mantenendo il sistema forfetario previsto per i veicoli concessi in uso promiscuo.

Veicoli con più di cinque anni: fringe benefit maggiorato del 50%

La data di prima immatricolazione continua tuttavia ad avere un ruolo nella determinazione del valore imponibile.

Il nuovo articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede infatti che il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie sia incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

In pratica, a partire dal sesto anno di anzianità del veicolo, il valore imponibile del benefit aumenta del 50%.

Si tratta quindi di un elemento da considerare nella gestione delle flotte aziendali e nella valutazione del costo fiscale delle auto assegnate ai dipendenti.

Optional e allestimenti: maggiorazione del 5% dal 2026

Il Decreto Omnibus interviene anche sul trattamento di optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.

Dal 2026, in presenza di accessori o allestimenti non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 5%.

La maggiorazione viene applicata al valore del benefit determinato secondo le regole previste per il veicolo. Solo successivamente possono essere sottratte le eventuali somme addebitate al dipendente per l’utilizzo dell’auto.

Auto già assegnate: resta il precedente regime basato sulle emissioni di CO₂

Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025, continua ad applicarsi il sistema di tassazione basato sulle emissioni di CO₂ previsto dalla normativa vigente al 31 dicembre 2024.

Restano quindi applicabili le seguenti percentuali:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km;
  • 30% per emissioni da 61 a 160 g/km;
  • 50% per emissioni da 161 a 190 g/km;
  • 60% per emissioni superiori a 190 g/km.

Anche per questi veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 50%.

La stessa disciplina continua inoltre a trovare applicazione in caso di riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente.

Cosa cambia per le imprese dal 2026

Il Decreto Omnibus conferma nel complesso l’impostazione forfetaria della tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo, introducendo però alcuni correttivi che possono incidere concretamente sui valori imponibili da considerare.

In particolare, le imprese dovranno tenere conto del superamento del requisito della nuova immatricolazione, della maggiorazione del 50% per i veicoli più anziani e dell’incremento del 5% per optional e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.

Le nuove disposizioni rendono quindi opportuno verificare non soltanto le nuove assegnazioni, ma anche le auto già presenti nel parco aziendale, la loro data di prima immatricolazione e le eventuali successive riassegnazioni.

In attesa degli eventuali chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate, le imprese sono chiamate ad aggiornare la gestione fiscale delle auto aziendali alla luce delle nuove regole applicabili dal periodo d’imposta 2026.


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