Fringe benefit: le regole per l’esenzione del 2022

L’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), prevede - in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile - che i compensi in natura (cosiddetti fringe benefit) concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti possano beneficiare di una particolare esenzione fiscale entro determinati importi annui.
Ai sensi del richiamato articolo di legge, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, il TUIR prevede, per i fringe benefit, un limite annuo di esenzione pari ad Euro 258,23.
Laddove il limite sopra esposto dovesse essere superato nel periodo d’imposta, anche considerando la sommatoria dei compensi in natura ricevuti da più datori di lavoro, la totalità dell’importo concorrerà integralmente alla formazione del reddito del soggetto percipiente e non solo per la parte eccedente il valore di Euro 258,23.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 ha inoltre chiarito che “ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti”.
Al fine di attenuare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, per l’anno 2020 il Governo, con il D.L. 104/2020, convertito successivamente, con modificazioni, nella legge 126/2020, aveva previsto, l’innalzamento ad Euro 516,46 del limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni e dei servizi ceduti o prestati dal datore di lavoro. Questa misura sperimentale è stata riproposta dal Decreto Sostegni, modificato dalla legge di conversione n. 69/2021, anche per il 2021.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, in assenza di proroghe operate dal legislatore alle misure sperimentali previste nel biennio 2020-21, il limite di esenzione per il lavoratore torna ad essere il valore ordinario di Euro 258,23.
Pertanto, al fine di verificare il soddisfacimento dell’esenzione prevista dal sopracitato art. 51 del TUIR, il datore di lavoro dovrà necessariamente tenere in considerazione non solo il valore dei benefit riconosciuti ai lavoratori (si pensi, ad esempio, all’autovettura ad uso promiscuo; ai buoni carburante o buoni spesa; alle ricariche telefoniche), bensì anche il valore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva ovvero dalle politiche di retribuzione aziendali.
Infatti, in ipotesi di superamento del limite di esenzione di Euro 258,23 annui, per benefit erogati in virtù di disposizioni di contratto (nazionale, aziendale e/o individuale) o di prassi/politiche aziendali, il datore di lavoro dovrà assoggettare alle ritenute fiscali e previdenziali di legge l’intero valore del benefit e non solo la parte di importo che supera il suddetto limite di esenzione.