Il Decreto Asset è legge: incentivi per l'acquisto di taxi e per il settore della microelettronica
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 la legge 136/2023 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 104/2023 cosiddetto Decreto Asset o Omnibus bis, contenente "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici". Le modifiche hanno efficacia dal 10 ottobre 2023.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese l'incentivo per l'acquisto di taxi e il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica.
Ai soggetti vincitori del concorso per l’assegnazione di nuove licenze di taxi è riconosciuto, fino al 31.12.2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai Dpcm attuativi dell'art. 22 D.L. 17/2022.
Dall’11.08.2023 e sino al 31.12.2024, l'incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
- a) ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
L’incentivo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».
Alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d'imposta che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e in particolare dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11.08.2023 sino al 31.12.2027.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53, L. 244/2007 e 34 L. 388/2000. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.
Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 23, cc. da 2 a 5 D.L. 73/2022. Il credito d'imposta è alternativo al credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019.
Ai sensi dell’art. 5 D.L. 87/2018, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro 10 anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce.