Il Decreto Lavoro è legge: le principali novità

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023 la Legge n. 85 di conversione del Decreto Legge 48/2023 (“Decreto Lavoro”).
Si riportano di seguito le principali novità.
Viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine per il ricorso al lavoro agile per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti dalle patologie (c.d. lavoratori fragili), attestate da idonea certificazione medica, individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.
Viene, altresì, prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, il termine per il ricorso al lavoro agile per i genitori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, anche in assenza di accordi individuali con l’azienda, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia presente:
- altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- altro genitore non lavoratore.
Viene confermata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per il ricorso al lavoro agile, in modalità semplificata, per i lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19 in ragione dell’età o di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni certificate dal medico competente ove presente.
Vengono confermate le causali per i contratti a termine (ricompresi i contratti in somministrazione) di durata superiore ai 12 mesi e nel limite massimo di 24 mesi introdotte al fine di semplificarne l’utilizzo, demandando alla contrattazione collettiva il ruolo centrale nella loro individuazione.
In sede di conversione, è stato escluso per i rinnovi – così come già previsto per le proroghe - l’obbligo di indicare le causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.
Pertanto, i contratti a termine potranno essere prorogati e rinnovati liberamente, in regime di acausalità, nei primi 12 mesi e successivamente, con l’apposizione delle causali, entro il limite di 24 mesi.
Infine, è la stessa norma a chiarire che ai fini del computo del termine di 12 mesi, per le proroghe e per i rinnovi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. Rimangono, quindi, esclusi i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Lavoro.
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene istituita una detassazione a favore dei lavoratori.
L’incentivo, riconosciuto per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato, operanti nel comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, e titolari di reddito di lavoro dipendente, i quali nel periodo d'imposta 2022 non abbiano superato il reddito annuale pari a 40.000 euro/lordi.
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contratti di prestazione occasionale nel settore turistico e termale.
In particolare, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:
- è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
- possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Vengono esclusi dai limiti di computo i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato e ne sono esenti i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati dal decreto del Ministro del Lavoro.
Per le omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Viene, altresì, stabilito che per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
Si consente agli autonomi di ricostruire la posizione contributiva dopo lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.
In particolare, i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti ed i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS - per i quali sono stati annullati i debiti contributivi con lo stralcio delle cartelle di cui all'articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) - possono chiedere all’Inps il riconteggio dei debiti cancellati.
Tale possibilità è prevista anche per i debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 119/2018.
Le somme dovute possono essere saldate in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo entro il 31 dicembre 2023.
Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti successivamente con le istruzioni INPS.
Infine, in sede di conversione, sono stati confermati:
- la detassazione di taluni beni e servizi di Welfare aziendale, nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico. In particolare, viene innalzata fino a 3.000€, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei c.d. fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al contempo si precisa che, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, resta fermo la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR ai sensi della quale i valori delle erogazioni di beni e servizi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani NEET, applicabile a partire dal 1° giugno 2023 sino al successivo 31 dicembre 2023, per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;
- il taglio del cuneo fiscale applicabile a partire dal 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023 nella misura del 6% o del 7% a condizione che le retribuzioni imponibili non eccedano rispettivamente l’importo mensile di euro 2.692 e di euro 1.923;
- l’Assegno di inclusione, misura sostituiva del reddito di cittadinanza ma è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.