Il Decreto Lavoro è legge: le principali novità

La Legge n. 85, di conversione del D.L. 48/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023 la Legge n. 85 di conversione del Decreto Legge 48/2023 (“Decreto Lavoro”).
Si riportano di seguito le principali novità.

1. Proroga dello smart working

Viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine per il ricorso al lavoro agile per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti dalle patologie (c.d. lavoratori fragili), attestate da idonea certificazione medica, individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Viene, altresì, prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, il termine per il ricorso al lavoro agile per i genitori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, anche in assenza di accordi individuali con l’azienda, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia presente:

  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • altro genitore non lavoratore.

Viene confermata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per il ricorso al lavoro agile, in modalità semplificata, per i lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19 in ragione dell’età o di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni certificate dal medico competente ove presente.

2. Modifiche ai contratti a termine

Vengono confermate le causali per i contratti a termine (ricompresi i contratti in somministrazione) di durata superiore ai 12 mesi e nel limite massimo di 24 mesi introdotte al fine di semplificarne l’utilizzo, demandando alla contrattazione collettiva il ruolo centrale nella loro individuazione.

In sede di conversione, è stato escluso per i rinnovi – così come già previsto per le proroghe - l’obbligo di indicare le causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.

Pertanto, i contratti a termine potranno essere prorogati e rinnovati liberamente, in regime di acausalità, nei primi 12 mesi e successivamente, con l’apposizione delle causali, entro il limite di 24 mesi.

Infine, è la stessa norma a chiarire che ai fini del computo del termine di 12 mesi, per le proroghe e per i rinnovi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. Rimangono, quindi, esclusi i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Lavoro.

3. Detassazione del lavoro notturno e straordinario festivo nel settore turistico

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene istituita una detassazione a favore dei lavoratori.

L’incentivo, riconosciuto per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato, operanti nel comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, e titolari di reddito di lavoro dipendente, i quali nel periodo d'imposta 2022 non abbiano superato il reddito annuale pari a 40.000 euro/lordi.

4. Prestazioni occasionali

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei contratti di prestazione occasionale nel settore turistico e termale.

In particolare, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:

  • è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
5. Modifiche ai limiti quantitativi dei rapporti in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

Vengono esclusi dai limiti di computo i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato e ne sono esenti i soggetti in mobilità, i disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati dal decreto del Ministro del Lavoro.

6. Sanzioni amministrative in caso di ommesso versamento delle ritenute previdenziali

Per le omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Viene, altresì, stabilito che per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

7. Disposizioni in materia di stralcio dei debiti contributivi

Si consente agli autonomi di ricostruire la posizione contributiva dopo lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.

In particolare, i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti ed i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS - per i quali sono stati annullati i debiti contributivi con lo stralcio delle cartelle di cui all'articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) - possono chiedere all’Inps il riconteggio dei debiti cancellati.

Tale possibilità è prevista anche per i debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 119/2018.

Le somme dovute possono essere saldate in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo entro il 31 dicembre 2023.

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti successivamente con le istruzioni INPS.

Infine, in sede di conversione, sono stati confermati:

  • la detassazione di taluni beni e servizi di Welfare aziendale, nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico. In particolare, viene innalzata fino a 3.000€, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei c.d. fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al contempo si precisa che, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, resta fermo la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR ai sensi della quale i valori delle erogazioni di beni e servizi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani NEET, applicabile a partire dal 1° giugno 2023 sino al successivo 31 dicembre 2023, per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;
  • il taglio del cuneo fiscale applicabile a partire dal 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023 nella misura del 6% o del 7% a condizione che le retribuzioni imponibili non eccedano rispettivamente l’importo mensile di euro 2.692 e di euro 1.923;
  • l’Assegno di inclusione, misura sostituiva del reddito di cittadinanza ma è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

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