Operativo l’esonero contributivo Inps per le assunzioni dei giovani under 36

Le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36

 
giovane lavoro ufficio

L’Inps, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo, introdotto dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La normativa

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo, riconosciuto nella misura del 100% ma nel limite massimo di importo pari ad Euro 6.000 annui, per un periodo di 36 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La durata dell’esonero è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuano l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La Legge di Bilancio 2021 prevede, inoltre, che la misura incentivata:

  • trovi applicazione nei confronti delle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato dei lavoratori under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;
  • non trovi applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;
  • sia riconosciuta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata e nei successivi nove mesi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Tuttavia, per nove mesi dall’entrata in vigore della norma, l’esonero in trattazione non è stato effettivamente fruito dai datori di lavoro beneficiari in quanto la Legge di Bilancio 2021 ne ha subordinato l’efficacia ad apposita autorizzazione della Commissione europea. Quest’ultima ha autorizzato la concessione dell’esonero, esclusivamente per l’anno 2021, in data 16 settembre 2021.

Le indicazioni dell'INPS

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l’INPS aveva già provveduto a fornire le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo.

In particolare, l’istituito previdenziale si era soffermato su aspetti dell’esonero quali: la platea di beneficiari, le condizioni di spettanza, l’assetto e la misura dell’incentivo.

In merito a quest’ultimo punto è stato chiarito che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a Euro 500 euro (Euro 6.000 / 12 mensilità) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di Euro 16,12 (Euro 500 / 31 giornate) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere, invece, proporzionalmente ridotto.

Oltre alle condizioni previste dalla richiamata Legge di Bilancio 2021, l’istituto previdenziale ha rammentato che la fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 (ovvero: l’assunzione non di viola il diritto di precedenza alle riassunzioni; non costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva ecc…).

A seguito della'autorizzazione della Commissione Europea, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l’INPS ha infine fornito le istruzioni per:

  • applicare l’esonero già dal corrente mese di ottobre e
  • recuperare gli arretrati di esonero riferiti alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nei mesi precedenti e, comunque, dal 1° gennaio 2021.

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