La fattura elettronica rifiutata dalla PA è comunque emessa

L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione sulla fattispecie relativa alla fattura elettronica PA rifiutata dall’ente destinatario. L’intervento si pone in contrasto con la condotta di alcuni contribuenti che, facendo leva sul principio di simmetria tra esigibilità e detraibilità dell’IVA, si erano comportati considerando la fattura elettronica rifiutata dall’ente pubblico esattamente come la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio, ossia come mai emessa.
Quando la fattura elettronica si considera trasmessa secondo l’Agenzia delle Entrate?
Con la pubblicazione del principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’emissione, l’eventuale rifiuto di una fattura elettronica da parte della PA non viene rilevato.
In sostanza, quindi, una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa alla PA, in quanto non scartata dallo SDI, anche se poi sarà rifiutata con emissione di una Notifica di rifiuto, la suddetta fattura dovrà essere considerata validamente emessa ai fini fiscali.
Ciò comporterà l’obbligo di emettere nota di credito a storno e l’emissione di una nuova fattura verso la PA.
Il rifiuto della FE da parte della Pubblica Amministrazione è stato regolamentato dal DM 24 agosto 2020, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020), che ha previsto i casi tassativi per i quali il rifiuto può essere apposto. Inoltre, il rifiuto è comunicato al cedente/prestatore tramite SDI: infatti, l’allegato B al DM n. 55 del 3 aprile 2013 stabilisce che “SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica”.
In particolare, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame individua le seguenti 5 cause di rigetto di una fattura dalla Pubblica Amministrazione:
- Fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione
- Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) ovvero del Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, DL n. 66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui alla lett. A) del medesimo comma
- Omessa o errata indicazione del Codice di Repertorio di cui al DM 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, DL n. 78/2015.
- Omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017.
- Omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni/Enti locali.
Pertanto, la fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio, anche se rifiutata dall’Ente destinatario (per i motivi tassativamente previsti), si considera validamente emessa. Conseguentemente, l’emittente dovrà procedere con l’emissione di una nota di credito prima di riemettere nuovamente la fattura.