Lavori usuranti: comunicazione annuale entro il 31 marzo 2026

La finalità è il monitoraggio, da parte dei datori di lavoro, di tutte le lavorazioni effettuate nel 2025

 
lavoro usurante galleria

Entro il 31 marzo 2026 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività usuranti e lavoro notturno, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nel corso dell’anno 2025.

L’adempimento consiste nella rilevazione delle attività usuranti e nella comunicazione del lavoro notturno e del lavoro a “linea catena”, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro www.cliclavoro.gov.it.

Si tratta di un obbligo che, pur non riguardando tutte le aziende, assume particolare rilievo per quelle realtà produttive in cui sono presenti lavorazioni caratterizzate da maggiore gravosità fisica o organizzativa, in quanto direttamente collegato alla disciplina dell’accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle attività usuranti è contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato in attuazione della Legge n. 183/2010, che ha introdotto un regime speciale di pensionamento per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Il decreto legislativo è stato attuato dal D.M. 20 settembre 2011, successivamente modificato dal D.M. 20 settembre 2017, che ha definito in modo puntuale:

  • le categorie di lavoratori interessate;
  • gli adempimenti a carico dei datori di lavoro;
  • le modalità e le tempistiche di trasmissione delle comunicazioni.
Finalità dell’adempimento

La rilevazione e la comunicazione delle attività usuranti non hanno una finalità ispettiva o sanzionatoria in senso generale, ma rispondono a una logica di monitoraggio strutturale.

Attraverso tali comunicazioni:

  • il Ministero del Lavoro e gli enti previdenziali possono disporre di dati storici attendibili;
  • viene resa possibile, nel tempo, la verifica dei requisiti per l’accesso anticipato alla pensione;
Ambito di applicazione: le categorie di attività usuranti

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011 individua in modo puntuale le categorie di lavoratori considerati addetti ad attività usuranti.

1. Mansioni particolarmente usuranti

Rientrano in questa categoria le attività individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999, caratterizzate da condizioni di lavoro particolarmente gravose sotto il profilo fisico e ambientale.
Si tratta, in particolare, di:

  • lavori in galleria, cava o miniera, svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature, laddove non sia possibile adottare idonee misure di prevenzione (ad esempio nelle fonderie di seconda fusione o nelle operazioni di colata manuale);
  • lavorazione del vetro cavo, svolta manualmente e a soffio;
  • lavori espletati in spazi ristretti (intercapedini, pozzetti, doppi fondi, spazi di bordo), tipicamente nel settore navale;
  • lavori di asportazione dell’amianto, svolti con carattere di prevalenza e continuità.

2. Lavoratori notturni

Il lavoro notturno assume rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 67/2011 quando viene svolto in modo abituale e secondo specifici requisiti temporali.

Rientrano nella disciplina:

  • i lavoratori a turni che prestano attività per almeno 6 ore consecutive nel periodo notturno, per un numero minimo di 64 giorni lavorativi annui;
  • i lavoratori che, al di fuori del lavoro a turni, svolgono attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

3. Lavorazioni svolte a “linea catena”

Rientrano tra le attività usuranti anche le lavorazioni svolte nell’ambito di processi produttivi in serie, caratterizzati da:

  • mansioni ripetitive;
  • ritmi di lavoro imposti dall’organizzazione produttiva o dalla tecnologia;
  • sequenze standardizzate di postazioni di lavoro.

Le attività interessate sono quelle individuate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 67/2011, tra cui, a titolo esemplificativo: industria alimentare, lavorazione delle materie plastiche, costruzione di autoveicoli, elettrodomestici, confezione di abbigliamento e calzature.

4. Conducenti di mezzi di trasporto pubblico

Sono considerati addetti ad attività usuranti anche i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, compreso il conducente.

Lavoratori somministrati

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, la normativa chiarisce che gli obblighi di rilevazione e comunicazione fanno capo all’impresa utilizzatrice, ossia al soggetto presso il quale l’attività lavorativa è concretamente svolta. Pertanto, qualora lavoratori somministrati siano impiegati in attività rientranti tra quelle sopra descritte, l’azienda utilizzatrice è tenuta a includerli negli adempimenti, in quanto responsabile dell’organizzazione dell’orario, dei turni e delle modalità di svolgimento della prestazione.

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

La normativa prevede due adempimenti distinti, che è opportuno tenere separati.

Rilevazione delle attività usuranti (monitoraggio)

Il primo adempimento consiste in una rilevazione annuale di tutte le attività usuranti svolte nell’anno precedente.
Questa rilevazione:

  • riguarda tutte le categorie di attività usuranti;
  • ha finalità esclusivamente di monitoraggio;
  • non è soggetta a sanzioni, anche in caso di tardivo invio.

Per prassi ministeriale, il termine di riferimento per tale rilevazione è individuato nel 31 marzo dell’anno successivo a quello di svolgimento delle attività.

Comunicazione soggetta a sanzione

Accanto alla rilevazione generale, è previsto un obbligo di comunicazione specifico, la cui omissione è sanzionata, limitatamente a:

  • lavoro notturno;
  • lavoro a linea catena.

In questi casi, l’omessa o errata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Nella prassi operativa, la corretta compilazione della rilevazione annuale consente normalmente di assolvere anche all’obbligo di comunicazione del lavoro notturno.

Resta fermo l’obbligo di comunicare l’inizio delle lavorazioni a linea catena entro 30 giorni dall’avvio.

Scadenza e modalità operative

Per le attività svolte nel 2025, il termine di riferimento è il 31 marzo 2026. Gli adempimenti devono essere effettuati esclusivamente in modalità telematica, tramite la compilazione dei modelli LAV_US disponibili sul portale www.cliclavoro.gov.it.


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