Legge 104: diritto del lavoratore ad essere trasferito vicino al familiare disabile

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21627/2023

 
corte di cassazione (1)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21627/2023, ha osservato che il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, anche se la sede di provenienza presenta una scopertura di organico.

Il caso trae origine dall’accoglimento in primo grado della domanda cautelare di trasferimento dalla sede di Reggio Calabria a quella di Catania, comune di residenza, presentata da una lavoratrice quale congiunta convivente con il proprio padre, in condizioni di disabilità grave. La società datrice di lavoro veniva, altresì, condannata al risarcimento del danno per inattività forzata commisurato, in via equitativa, in un quarto della retribuzione fissa che sarebbe alla stessa spettata dalla data di decorrenza del trasferimento alla sua effettiva esecuzione.

La società ricorreva in appello, dove la decisione di primo grado veniva confermata sull’assunto che:

- era incontestata la condizione di handicap del padre della lavoratrice, che la stessa lo assistesse e che per questi motivi non le fossero stati concessi i periodi di aspettativa richiesti;

- era stato provato che nella zona di Catania vi fossero posizioni vacanti, dopo l’introduzione del giudizio cautelare e prima della decisione cautelare, e che, in questo senso, era stata determinata la decorrenza del provvedimento cautelare;

- ai fini della maturazione del diritto rilevava la situazione occupazione della sede ambita e non di quella di provenienza, non intaccando il trasferimento presso la sede di Catania le esigenze organizzative ed economiche della società e non avendo quest’ultima ventilato che altri soggetti vantassero sulle posizioni di Catania un diritto poziore.

Soccombente anche in secondo grado, la società è ricorsa in cassazione.

La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, ha osservato che la giurisprudenza è costante nell’affermare che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere “non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali (…)” (cfr. Cass. 18223/2011).

Nel procedere al bilanciamento dei predetti interessi occorre, infatti, ricordare che il diritto del lavoratore ex art. 33, comma 5, della L. 104/1992 va interpretato “nel senso che può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 2009” (cfr. Cass. n. 6150/2019).

Ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno applicato tali principi al caso in esame arrivando così alla conclusione che il diritto della lavoratrice al trasferimento sussiste per la vacanza di posti di lavoro nella sede di Catania in cui aveva chiesto di essere trasferita, pur accertata in sede di destinazione in data successiva al deposito del ricorso cautelare. E la situazione di non pieno organico della sede di partenza di Reggio Calabria, avuto riguardo alle dimensioni dell’attività e ai dati concreti di copertura/scopertura degli organici nelle rispettive sedi - continua la Corte - non è stata valutata quel fonte di danno consistente alle ragioni organizzative aziendali.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società, condannandola alla rifusione delle spese di lite.

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