Modello F24: novità dal 1° luglio 2024 nella compensazione dei crediti
L’art. 1, comma 94, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha modificato l’art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006, stabilendo nuovi obblighi e il divieto di compensazione dei soli crediti fiscali per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Dal 1° luglio, sarà obbligatorio effettuare la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzie delle Entrate in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, INPS, INAIL ecc…), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero.
In particolare, tale obbligo troverà applicazione nei confronti dei contribuenti che presentano crediti in compensazione aventi ad oggetto:
- crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
- crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- crediti maturati a titolo di contributi INPS;
- crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’INAIL.
La formula originaria del testo prevista della Legge di Bilancio 2024 è stata modificata dal D.L. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali) prevedendo che, dal 1° luglio 2024, il contribuente non potrà avvalersi della possibilità di compensazione se presenterà ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il medesimo articolo 4 del citato testo normativo puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- Il divieto non troverà applicazione nelle seguenti ipotesi:
- l’atto sia oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
- i ruoli contestati sono oggetto di rateizzazione e questa risulta regolare non essendo intervenuta decadenza;
- per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (i.e. crediti INPS e INAIL), anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000 euro.
Si rammenta che, laddove non dovesse trovare applicazione il divieto di cui sopra, restano sempre ferme le disposizioni dell’art. 31, D.L. 78/2010. In sintesi, è vietata la compensazione dei crediti mediante Modello F24 relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Ai fini della verifica dell’operatività del divieto di compensazione, si applicano le disposizioni contenute nel citato D.L. 223/2006 all’art. 37, commi 49-ter e 49-quater.
In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Entro 30 giorni, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.
Se i crediti risultano, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione al contribuente applicando la sanzione nella misura del 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, dal 1° luglio 2024, un ulteriore termine per poter procedere alle compensazioni dei crediti INPS e INAIL nel Modello F24 volto a “ritardare” l’utilizzo degli stessi per consentire all’istituto di riferimento la verifica dell’effettiva spettanza.
La compensazione dei predetti crediti può essere effettuata:
- a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal 15° successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi del predetto istituto.
Si segnala che l’attuazione di tale disposizione non è tutt’ora operativa, in quanto occorre attendere i provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell’INAIL. (art. 1, comma 98 della Legge di Bilancio 2024).